UNA “SCALA” DIVERSA - Con la sentenza 235 del 16 ottobre 2014, la Corte costituzionale dice sì a soglie ridotte per i risarcimenti a chi, in un incidente stradale, subisce lesioni lievi (tali cioè da dar luogo a livelli d’invalidità permanente compresi fra l’1 e il 9%): è legittimo, dice la Corte, calcolare gli indennizzi sulla base dei valori indicati dall’articolo 139 del codice delle assicurazioni, invece di applicare quelli (molto più elevati) elaborati dalla giurisprudenza. Non è quindi fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da alcuni giudici sullo stesso articolo 139 del codice delle assicurazioni.
DIRITTI INTATTI - Secondo la Consulta, la tabella individuata dalle assicurazioni per la liquidazione dei danni alla persona lascia intatti i diritti primari alla salute e all’uguaglianza tra le persone sanciti dalla Costituzione. L’automobilista non soddisfatto del risarcimento, comunque, può sempre citare in giudizio la compagnia per vedere riconosciuti i propri diritti; e il danno morale può rimanere una voce di danno autonoma, rimborsabile in maniera separata. Sulla questione, alVolante.it ha raccolto il parere di Stefano Mannacio, presidente del Cupsit (Comitato patrocinatori stragiudiziali): “La sentenza della Corte costituzionale ci pare affetta da un italico cerchiobottismo: se, infatti, da una parte, con un ragionamento di carattere più economicista che di diritto, dà il placet al sistema tabellare, dall’altra ribadisce che il danno morale può ancora essere una voce di danno autonoma, e quindi risarcibile separatamente. Su una cosa è chiara: tale sistema vale solo per le lesioni cosiddette lievi, e quindi la Corte costituzionale avverte il legislatore sul fatto che accettare una tabella analoga per le lesioni gravi o gravissime potrebbe essere costituzionalmente censurabile”.
MA NON FINISCE QUI… - Un “avvertimento”, probabilmente, tutt’altro che casuale. Perché una nuova partita, ancora più importante, è adesso prossima ad aprirsi per quanto concerne la valutazione e il rimborso delle menomazioni gravi e gravissime (quelle che danno luogo a infermità permanenti valutabili dal 10 al 100%): anche per i risarcimenti di questo tipo di lesioni, infatti, le compagnie vorrebbero che si facesse riferimento a una tabella unica nazionale. Una tabella che, tuttavia, secondo l’Associazione vittime della strada, porterebbe a un drastico dimezzamento dei risarcimenti. Alla Consulta l’ardua sentenza?