SENTIAMO L’ALITO - In molte scene di film americani si vedono gli agenti di polizia che chiedono all’automobilista sospettato di aver bevuto troppo di camminare su una striscia o di compiere strane pose di equilibrio per valutare la sua capacità di guidare. Scene che finora sarebbero state inutili in Italia, dove per stabilire la possibilità o impossibilità di mettersi alla guida dopo aver bevuto c’era solo uno strumento valido: l’alcoltest. Ma una sentenza della Cassazione potrebbe cambiare le cose: la suprema corte italiana ha infatti stabilito che, per provare lo stato di alterazione alcolica, bastino elementi “obiettivi e sintomatici”. In pratica non servirebbe usare il “palloncino” per stabilire se un tasso di alcol nel sangue molto elevato, superiore alla soglia limite di 1,5: bastano l’alito del guidatore, le osservazioni degli agenti o l’incapacità di rispondere alle domande.
IL CASO - Così la Cassazione ha respinto il ricorso di un automobilista bresciano, che era arrivato all’ultimo grado di giudizio dopo che in Appello era stato condannato a 6 mesi, a una multa da 1.500 euro e alla revoca della patente. L’uomo aveva causato un incidente e, all’arrivo degli agenti, si era rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Per fare ricorso ha sostenuto che i giudici di secondo grado l’avevano condannato basandosi unicamente sulle testimonianze degli agenti, sicuri del fatto che fosse alla guida dopo aver bevuto troppi alcolici.
ESAME SINTOMATICO - Respingendo il ricorso, la Cassazione ha spiegato che l’alcoltest è un esame strumentale e non costituisce una prova legale. Di conseguenza, per stabilire se un guidatore fosse al volante in stato di ebbrezza, “l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici” e “qualora vengano oltrepassate le soglie superiori la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione”, si legge nella sentenza. Quindi, se non è stato possibile procedere con un valido esame, il giudice può dare una sentenza “in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che nel caso in esame i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall'imputato alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche, certamente superiore alla soglia di 1,50”.