LA RESPONSABILITÀ È SUA - Chi non vigila, paga. Così si può sintetizzare la sentenza 3731 della Cassazione, pubblicata il 9 marzo 2012, che riguarda il furto di un’auto avvenuto in un’officina che era priva di impianto di radio-allarme. Infatti, sarà il meccanico a risarcire direttamente il cliente, e non l’assicurazione dell’artigiano: la compagnia avrebbe coperto il rimborso solo se il meccanico avesse dotato il suo esercizio di un antifurto.
RICORSI INUTILI - Vani i tentativi dell’artigiano di discolparsi, in tutti i gradi di giudizio. Secondo la corte di merito e di Cassazione, il meccanico è responsabile del furto anche se l’officina è al piano terra di un condominio in cui non si sono mai verificati furti e che fruisce di un servizio di vigilanza. Idem se i locali sono ermeticamente chiusi (anche la porta sul retro) e se le chiavi delle automobili in deposito sono custodite in un posto sicuro, noto soltanto agli addetti ai lavori. Neppure le visite periodiche dei metronotte esonerano da colpe l’artigiano. Né influiscono le sbarre e i lucchetti di ferro alle porte. Alla fine, il meccanico indennizza il cliente: 11.000 euro.










