IL MASSIMO - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha il compito di vigilare affinché concorrenza e libero mercato siano rispettati, ha inflitto una sanzione pari a 5 milioni di euro, la cifra massima consentita, nei confronti delle assicurazioni UnipolSai e Generali per avere violato il Codice del Consumo. Sulla base di quanto emerso, le due società avrebbero adottato pratiche commerciali scorrette nella fase di liquidazione dei danni RC auto. Entrambe le società, sulla base delle rilevazioni, avrebbero risposto in ritardo rispetto a quanto previsto dalla normativa in vigore. Non solo, nel momento in cui il danneggiato avrebbe richiesto di visionare il fascicolo relativo al sinistro avrebbero messo in atto atteggiamenti dilatori, ostruzionistici e di ingiustificato rifiuto.
LE VIOLAZIONI ALLE NORME IN VIGORE - UnipolSai avrebbe permesso ai suoi clienti che richiedevano di visionare la documentazione relativa a un sinistro attraverso il suo Centro di Liquidazione, non inviandola al cliente come invece avrebbe dovuto. Nel caso di Generali, invece, il ritardo ha riguardato anche le istanze presentate formulate prima della presentazione da parte della società di una offerta risarcitoria o del suo rifiuto. In questo caso il danneggiato non avrebbe ancora diritto di accedere agli atti, ma la società avrebbe evitato di comunicarlo, né gli ha permesso di farlo una volta che il processo si era concluso e l’utente avrebbe avuto quindi il diritto di verificare ogni aspetto della pratica in prima persona.
LESI I DIRITTI DEI CLIENTI - Questo modo di agire delle compagnie assicurative avrebbe danneggiato i clienti, che non potevano così sapere senza le informazioni necessarie se avevano diritto o meno a chiedere il risarcimento per il sinistro. In entrambi i casi, secondo quanto rilevato dall’Antitrust, "ci sono stati numerosissimi sinistri in cui l'offerta e/o il suo diniego sono stati formulati in ritardo rispetto al termine previsto dalla legge". UnipolSai, a differenza del concorrente, non avrebbe inoltre risposto “a richieste provenienti dai consumatori riguardo allo stato della pratica o la difficoltà nella presa di contatto con il liquidatore". Un modo di agire come questo non può quindi essere ritenuto accettabile dall’Autorità perché limita la libertà dell’utente.