LE AGGRAVATI PREVALGONO - Con l’ordinanza 8 giugno 2018 il Tribunale di Torino aveva sollevato due diverse questioni di legittimità costituzionale relative alla nuova disciplina sull’omicidio stradale e lesioni personali stradali, introdotte con la legge 23 marzo n.41; l’ipotesi era un possibile contrasto con alcuni articoli della Costituzione. In particolare, i principi controversi su cui si fondava il ricorso riguardavano la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti in sede di giudizio, e la sospensione automatica della patente in caso di omicidio o lesioni stradali. A questo proposito, la Corte Costituzionale si è espressa dichiarando legittimo il principio secondo cui il giudice, nel comminare la pena all’imputato, non potrà bilanciare le circostanze attenuanti con quelle aggravanti; queste ultime avranno sempre un peso maggiore. Pertanto, se l’omicidio stradale (o le lesioni personali stradali) è stato cagionato dal conducente che si trovava in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (aggravanti), il giudice non potrà mai applicare la riduzione della pena fino alla metà, anche in presenza di concorso di colpa nel sinistro (attenuante).
NO ALLA REVOCA AUTOMATICA DELLA PATENTE - Nel giudizio di legittimità, la Corte Costituzionale si è espressa anche sull’art. 222 del Codice della Strada, nella parte in cui prevede la revoca automatica della patente di guida in tutti i casi in cui il conducente si renda responsabile di omicidio stradale o lesioni stradali. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità di tale disposizione, affermando che la revoca automatica della patente sarà applicabile nelle sole ipotesi in cui il conducente abbia causato il sinistro sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza alcolica. In tutte le altre ipotesi, è stato attribuito al giudice di merito il potere di valutate caso per caso, sulla base delle specifiche circostanze nel cui ambito si è verificato il sinistro.
LE PENE - La pena prevista dal Codice Penale per il reato di omicidio stradale è la reclusione da 2 a 7 anni nell'ipotesi base, ovvero quando la morte sia stata cagionata in violazione della disciplina della circolazione stradale. In caso di omicidio stradale comesso dal conducente in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica conseguente alla assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la legge prevede la reclusione da 8 a 12 anni. È stabilito, inoltre, un ulteriore inasprimento delle sanzioni nei casi di omicidio stradale plurimo. Il limite massimo della pena è fissato in 18 anni. Per quanto riguarda il reato di lesioni personali stradali, è prevista la reclusione da 3 mesi a 1 anno per lesioni gravi e da 1 a 3 anni per lesioni gravissime. Le circostanze aggravanti, come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, comportano un inasprimento della pena: nei casi di lesioni gravi la reclusione è da 3 a 5 anni, mentre nei casi di lesioni gravissimi da 4 a 7 anni.
CELLULARE ALLA GUIDA - Il primo dirigente della Polstrada Santo Puccia, in audizione ieri alla Commissione Trasporti della Camera, ha proposto un inasprimento delle sanzioni per chi viene colto mentre utilizza il telefono alla guida senza l’impiego degli strumenti consentiti dal Codice della Strada (auricolari o sistema di vivavoce). Attualmente, per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa, e solo in caso di recidiva si procede al ritiro della patente di guida. Secondo Puccia, però, l’immediata sospensione della patente sortirebbe certamente un effetto deterrente maggiore, ed è assolutamente necessario, anche in considerazione del fatto che il telefono cellulare rappresenta la prima causa di distrazione del conducente, e aumenta esponenzialmente i rischi di incidenti.