SENTENZA EPOCALE? - Il gestore della strada è responsabile non solo per i danni causati direttamente dalle buche, ma anche per gli incidenti provocati dall’asfalto reso viscido da fango e foglie: questa, in sintesi, la sentenza 1174/2012 del tribunale di Reggio Emilia (basata anche sul verbale delle forze dell’ordine), che ha condannato l’Anas a risarcire (circa 5.000 euro) un automobilista incappato in un incidente attribuibile, appunto, in primo luogo al fondo stradale scivoloso. Per il proprietario dell’infrastruttura, che non ha curato in modo adeguato la manutenzione dell’asfalto, scatta infatti la responsabilità da cose in custodia (articolo 2051 del codice civile).
ELEMENTI “A CARICO” - Pur trattandosi di una sentenza importante (seppure non della Cassazione), va comunque ricordato che gli elementi in gioco per determinare l’eventuale responsabilità del gestore sono numerosi: l’Anas avrebbe potuto “scagionarsi” provando il caso fortuito, ossia di aver fatto tutto il possibile per mantenere pulita la strada, e che la presenza di fango e foglie era imprevedibile e ineliminabile. Nel caso specifico, invece, hanno giocato contro l’ente, e quindi a favore dell’automobilista, soprattutto tre fattori: il verbale delle forze dell’ordine; il fatto che, un paio d’ore prima dell’incidente, un altro automobilista aveva segnalato all’Anas le pessime condizioni della strada, ma senza risultato; e la prudenza del guidatore, uscito di strada pur avendo rispettato il limite di velocità indicato.