LA SENTENZA - Purché usati dalla polizia, gli autovelox possono essere installati liberamente in qualsiasi punto e su qualsiasi strada, a prescindere dalle aree individuate dai prefetti: è il succo della sentenza della Cassazione 21091/2010. Che però si riferisce a un’infrazione del 2005 e a una sentenza del Tribunale di Locri (Reggio Calabria) del 2008 sulla stessa violazione, quando le norme sull’utilizzo degli apparecchi elettronici erano diverse: la Corte Suprema ha sentenziato in base alle regole del codice della strada dell’epoca. La decisione della Cassazione è più che condivisibile, ma da allora sono intervenute diverse novità.
COSA DICE LA LEGGE - Adesso, infatti, il codice della strada stabilisce che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano “essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del ministero dei Trasporti, di concerto con il ministero dell'Interno” (articolo 142, comma 6-bis). Insomma, sembrerebbe che la libertà assoluta di piazzare autovelox sia parecchio limitata. Secondo l’interpretazione prevalente, se i controlli sono effettuati a distanza, occorre il decreto prefettizio (e che gli strumenti siano preavvertiti con apposita cartellonistica); inoltre, gli autovelox fissi non possono essere installati in città (ok solo quelli mobili). E gli organi di polizia possono operare ovunque con personale umano avvertendo gli automobilisti con adeguati segnali.
QUELLA FAMOSA CIRCOLARE... - In più, la direttiva Maroni dell’estate 2009 (sintetizzando altre 12 circolari precedenti) disciplina l’uso degli autovelox, in modo da tutelare l’automobilista: cartelli a debita distanza, macchinette visibili. Niente “trappole” quindi. Ed è presumibile che questo sia, tuttora, l’intendimento del ministero dell’Interno. Comunque, un ulteriore chiarimento da parte dello stesso ministero potrebbe sgombrare il campo dagli equivoci.









