EUROPA CAVILLOSA - Domani, 19 gennaio, entra in vigore il nuovo testo dell’articolo 116 del Codice della strada riguardante le patenti di guida. In pratica la materia è stata completamente rivista secondo quanto previsto dalle direttive europee. La cosa si traduce in una notevole complicazione avendo aumentato notevolmente le categorie di patenti (sinora erano otto, ora diventano quindici) ed essendo il testo di non agevole lettura e comprensione.
UNA GRIGLIA MOLTO ARTICOLATA - La nuova regolamentazione riguarda le patenti di nuovo rilascio, mentre quelle già emesse mantengono le validità per cui erano state rilasciate. Di seguito i nuovi quindici tipi di patenti e la descrizione di massima dei veicoli che consentono di guidare.
AM - Ciclomotori a due ruote, veicoli e tre ruote e quadricicli, con motore fino a 50 cc o potenza fino a 4 kW, e velocità fino a 45 km/h; per i quadricicli c’è anche la limitazione del peso, sino a 350 kg (nel caso dei veicoli elettrici non si considerano le batterie). La si può conseguire a 14 anni.
A1 - Motocicli di cilindrata di 125 cc, con potenza massima di 11 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; tricicli di potenza non superiore a 15 kW.
A2 - Motocicli fino a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.
A - Motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h; tricicli di potenza superiore a 15 kW.
B1 - Quadricicli diversi da quelli conducibili con la patente AM di peso inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli per il trasporto merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, con potenza massima inferiore o uguale a 15 kW.
B - Autoveicoli di peso non superiore a 3.500 kg e con non più di otto posti oltre a quello del conducente (una regolamentazione particolare vale per chi guida un mezzo di questa categoria che traini un rimorchio).
BE - Veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg.
C1 - Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D di peso oltre 3.500 kg ma non superiore a 7.500 kg, con non più di nove posti (conducente compreso).
C1E - Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio di peso oltre 750 kg, sempre che il peso complessivo del complesso non superi 12.000 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio superiore a 3.500 kg ma con massa complessiva dei due mezzi non oltre 12.000 kg.
C - Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, con peso superiore a 3500 kg non più di nove posti, quello di guida compreso.
CE - Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.
D1 - Autoveicoli per non più di 16 persone, oltre al conducente, lunghi fino a 8 metri.
D1E - Complessi di veicoli composti da una motrice della categoria D1 e rimorchio fino a 750 kg;
D - Autoveicoli per più di otto persone oltre al conducente.
DE - Complessi di veicoli composti da una motrice della categoria D e da un rimorchio di oltre 750 kg.
E per chi non rispetta le regole le sanzioni sono molto pesanti. A guidare un veicolo per il quale non si ha la patente, si rischia un’ammenda da 2.257 a 9.032 euro. Nel caso di recidività in un biennio, scatta anche la pena dell’arresto.