L’ECOTASSA È SUBITO DOVUTA - L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione 32/E con cui stabilisce che l’ecotassa, entrata in vigore oggi 1° marzo 2019, dovrà essere pagata già da subito mentre l’ecobonus non può ancora essere applicato. Affinché l’acquirente di un’auto possa beneficiarne, infatti, occorre che il decreto interministeriale di attuazione che istituisce la piattaforma telematica (qui per saperne di più) che gestisce l’erogazione dei fondi sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e ciò non è ancora avvenuto. L’acquirente potrà beneficiarne soltanto nel caso in cui il venditore inserisca l’ecobonus nel contratto di compravendita e ne sottragga l’importo al prezzo di listino; in questo modo, di fatto, il concessionario anticiperebbe al cliente la somma corrispondente al bonus.
REIMMATRICOLAZIONI IN ITALIA - La risoluzione della Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che l’ecotassa è applicabile solo ai veicoli acquistati e immatricolati nel periodo stabilito dalla legge, dunque chi ha sottoscritto il contratto di compravendita di un’auto in data antecedente al 1° marzo 2019 ed è in attesa dell’immatricolazione, non sarà tenuto al pagamento. Al contrario, i proprietari dei veicoli con targhe estere che intendono procedere alla reimmatricolazione in Italia, saranno tenuti al pagamento dell’ecotassa anche se l’istanza con cui è stata avviata la procedura è stata inoltrata alla motorizzazione in data antecedente al 1° marzo.
PAGAMENTO IMMEDIATO - L’ecotassa, in base a quanto disposto dalla risoluzione 32/E della Agenzia delle Entrate, dovrà essere pagata nell’immediato, al momento dell'immatricolazione e non oltre (anche se la consegna del veicolo avviene nei giorni successivi). In caso di ritardo nel pagamento sarà applicata la sanzione che prevede un incremento della tassa dello 0,1% al giorno entro un ritardo di 15 giorni, 1,5% dal 16° giorno fino ai 30 giorni successivi alla scadenza, 1,67% dal 31° giorno e fino ai 90 giorni dalla scadenza e 3,75% dal 91° giorno e fino a un anno dalla scadenza. Se il ritardo si protrae oltre il 12° mese successivo alla scadenza, salvo limitati casi tassativamente previsti dalla legge, è prevista una sanzione corrispondente al 30% di incremento dell’importo. L’ecotassa si potrà corrispondere solo tramite modulo F24, ciò significa che non sarà possibile delegare il venditore per il pagamento; saranno invece autorizzate le agenzie di pratiche auto, sempre che le stesse siano disposte ad anticipare somme di denaro talvolta cospicue.