RICORSO ACCOLTO - La Cassazione, con sentenza 34090/15, fa chiarezza in materia di guida in stato alterato da alcol: la pena può essere sostituita con lavoro di pubblica utilità. E, soprattutto, non è richiesto dalla legge che l'imputato indichi presso quale istituzione intenda svolgere l'attività lavorativa: basta che non esprima la sua opposizione. In un caso, i giudici del tribunale non avevano dato l’ok alla conversione della pena in lavori di pubblica utilità, perché il guidatore non aveva indicato l’ente presso il quale svolgerli, e lo avevano condannato a 2.300 euro di ammenda: ma la Cassazione li ha contraddetti. La regola esiste da agosto 2010: vedi news
qui e riguarda i casi in cui l’automobilista sia ubriaco (oltre 1,5 grammi di alcol per litro di sangue, contro un limite di 0,5), purché non abbia causato alcun incidente. L’obiettivo del legislatore è favorire, attraverso l’attività sociale, il recupero del guidatore.