COME LE BICICLETTE - A giugno 2019 è entrata in vigore la sperimentazione dei veicoli per la micromobilità, ovvero monopattini elettrici, hoverboard, segway e monoruota: potevano circolare nei Comuni che intendevano avviare la sperimentazione, ma soltanto nelle aree pedonali (ad una velocità non superiore a 6 km/h) o nelle piste ciclabili e nelle strade con limite di velocità di 30 km/h (ma non oltre i 20 km/h). Il decreto prevedeva inoltre che a guidarli fossero i maggiorenni, o anche i minorenni se in possesso di patente di categoria AM. Casco e assicurazione non erano obbligatori. La situazione cambia però dal 1 gennaio 2020, come prevede un emendamento al Codice della strada, perché i monopattini vengono equiparati alle biciclette e sono utilizzabili in tutti i Comuni d’Italia, anche in quelli che non hanno aderito alla sperimentazione.
SENZA PATENTE - In base all’emendamento, i monopattini sono guidabili anche dai minorenni senza patente AM e pure in strada, ma solo quando non è presente la pista ciclabile: in tal caso devono transitare nella corsia per le bici. La circolazione è ammessa nelle zone pedonali, a meno ché non sia espressamente vietato, ma è proibita nei percorsi pedonali. I monopattini vanno condotti a mano negli attraversamenti pedonali, ma possono transitare in presenza di attraversamenti ciclabili. È proibito trasportarvi oggetti non assicurati, come ad esempio borse della spesa, mentre non si può avere un passeggero a bordo a meno ché il monopattino non sia predisposto. I monopattini devono avere inoltre un segnalatore acustico e un motore non più potente di 500 watt, oltre ad una luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente catarifrangenti rossi o luce fissa rossa. Il casco e l’assicurazione non sono obbligatori. Restano esclusi dalle nuove regole gli hoverboard e i monoruota, per i quali vale ancora il decreto Toninelli che li rende utilizzabili solo nell'ambito della sperimentazione autorizzata dai singoli Comuni.