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Omicidio stradale: è quasi fatta

29 ottobre 2015

Il disegno di legge per l’introduzione del reato è stato approvato alla Camera: ora passa al Senato per l’approvazione degli emendamenti. Ecco cosa prevede.

Omicidio stradale: è quasi fatta
RILETTURA AL SENATO - Con l’approvazione della Camera al disegno di legge relativo, manca ormai poco all’introduzione del reato di omicidio stradale: il testo è stato approvato con 276 voti a favore, 20 contrari e 101 astenuti. A causa delle modifiche del testo, è necessaria la rilettura e l’approvazione del Senato. Contro hanno votato Sel, con Forza Italia e Movimento 5 Stelle astenuti. 
 
REATO A SÈ - Non più omicidio colposo, ma reato a sé con tre possibili scenari: la pena in vigore oggi (da 2 a 7 anni) rimane se la morte è causata violando il codice della strada. Chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave (oltre 1,5 g/litro) o sotto effetto di droghe rischia ora da 8 a 12 anni di carcere; punito invece con la reclusione da 5 a 10 anni chi causa l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio) oppure guida in stato di ebbrezza con valore superiore a 0,8 g/litro di alcool. Viene rivista anche la normativa sulle lesioni stradali: se chi guida è ubriaco (oltre 1,5 g/litro) o drogato rischia da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime; in caso di ebbrezza (soglia 0,8 g/l) o se l’incidente è causato da manovre pericolose, la reclusione va da 18 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime. Chi è alla guida di un mezzo pesante incorre in ogni caso nella sanzione più pesante anche con tasso alcoolemico inferiore a 1,5 g/litro.
 
ADDIO PANTENTE - Addio patente in caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali: la revoca è automatica, e i tempi per0 conseguire di nuovo il permesso di guida sono elevati (5 anni per le lesioni e 15 per l’omicidio). Se chi causa l’incidente mortale fugge, il disegno di legge sull’omicidio stradale prevede che trascorrano 30 anni dalla revoca. Negli altri casi, se l’omicida stradale si dà alla fuga è previsto l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non può comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. 
 
PUGNO DURO - Tra i collegati del disegno di legge, le aggravanti sono varie: oltre a quella appena citata, sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone o se si guida senza patente o assicurazione; viene stabilita l’impossibilità che le eventuali attenuanti prevalgano o siano equivalenti alle specifiche aggravanti. La pena, per contro, diminuisce fino al 50% in caso di concorso di colpa della vittima.


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Ritratto di NeroneLanzi
29 ottobre 2015 - 15:12
Bel trionfo demagogico. Una curiosità: perchè non posso scrivere "dùro" se è un aggettivo contenuto nell'articolo? La redazione qui è un po' maliziosa ;-)
Ritratto di SINISTRO
30 ottobre 2015 - 16:10
3
Solo un pò????
Ritratto di Sepp0
29 ottobre 2015 - 16:10
Non serve dimostrare nulla. Se causi un incidente mortale e risulta che eri gonfio, drogato o entrambe assieme, scatta il reato di omicidio stradale, a prescindere.
Ritratto di NeroneLanzi
29 ottobre 2015 - 17:28
Sepp0, quanto esposto da cardi66 è in un certo senso corretto nel caso ad esempio del passaggio col rosso. La pena è aumentata per "condotte di particolare pericolosità", bene, ma se uno passa col rosso per motivi diversi dalla sua volontà, come si fa ad assimilare la circostanza ad un omicidio volontario? E' palesemente contraddittorio. Poi, altra circostanza: maneggio un'arma e colposamente uccido qualcuno. Bene, se sono ubriaco la legge italiana mi riconosce una attenuante. Se però la stessa circostanza si verifica per un incidente mortale in auto, automaticamente l'ubriachezza passa da attenuante ad aggravante. E' assurdo. Già il fatto stesso che l'essere in uno stato di incoscienza automaticamente porti ad una volontarietà è ridicolo. Allora comminiamo le stesse pene anche a chi risulta ubriaco a seguito di un regolare controllo. Ah no, lì poi i produttori di alcolici si risentono e l'automobilista non mi vota più, mentre così faccio bella figura con poca spesa
Ritratto di Parla
29 ottobre 2015 - 20:15
2
Secondo me, se devi guidare e bevi, quando inizi a bere sai che stai bevendo e che poi dovrai metterti al volante e non sei nelle condizioni di farlo, è omicidio volontario punto. Non so se ho reso l'idea..cioè dal momento che inizi a bere sai che se ti metterai alla guida sei un pericolo, anche se non vuoi uccidere qualcuno..è come dire che sparo a una persona ma non volevo ucciderla..
Ritratto di NeroneLanzi
29 ottobre 2015 - 20:28
Benissimo, allora però per coerenza devi essere anche favorevole ad applicare le pene previste per un tentato omicidio a chiunque venga fermato e risulti positivo all'alcol test. Te la senti di sostenere una cosa simile?
Ritratto di Parla
29 ottobre 2015 - 20:36
2
Se ti metti alla guda e sei oltre a 1,5 g/litro probabilmente si la sosterrei..il rischio di commettere un omicidio è molto elevato..poi comunque sono discorsi complicati e non è facile sempre generalizzare
Ritratto di zero
30 ottobre 2015 - 00:03
La punizione del tentativo di reato è cosa troppo diversa dalla punizione del reato commesso con responsabilità oggettiva (come accade nel caso del nuovo reato di omicidio stradale): nel primo caso l'evento (inteso come parte dell'elemento oggettivo del reato) non si è verificato, mentre nel secondo caso sì. Nel primo caso ci sono la volontà e la condotta ma non c'è l'evento, nel secondo caso ci sono condotta ed evento, ma non c'è la volontà. Il che comporta un approccio del legislatore necessariamente diverso. E, tra l'altro, l'omicidio tentato, per essere configurato, presuppone elementi (in primis, la volontà!) che proprio non esistono nell'ipotesi del tizio che se ne vada in giro in auto dopo aver bevuto. Si fa una gran confusione tra tentativo (e, per di più, si dovrebbe distinguere ancora tra tentativo compiuto e tentativo incompiuto!), dolo diretto, dolo eventuale, colpa, responsabilità oggettiva (che governa la fattispecie dell'omicidio stradale) e chi più ne ha più ne metta. Sono materie assai complesse, sulle quali si sono scritte e si continuano a scrivere migliaia di pagine e che richiedono solide basi di ricerca accademica ed esperienza professionale per essere correttamente inquadrate e interpretate.
Ritratto di NeroneLanzi
30 ottobre 2015 - 10:28
Perfetto. Ma se sosteniamo che, nel caso di chi beve, si mette alla guida e uccide, esiste non solo l'evento ma anche la volontà, allora nel caso di chi beve, si mette alla guida e non uccide esiste comunque la condotta e la volontà anche in assenza dell'evento. Se equipariamo chi guida ubriaco e uccide a chi spara sulla folla e uccide, allora chi guida ubriaco e non uccide nessuno va equiparato a chi spara sulla folla e non colpisce nessuno. Se la pena per chi uccide con 0,9g è 5-10 mi aspetto che chi viene fermato con un tasso simile rischi da un terzo ai due terzi della pena, come per un normale delitto tentato. Ovviamente questo è palesemente assurdo. Ma è assurdo perchè questa è una norma creata sull'onda emotiva. E per di più è una norma inutile nel momento in cui non c'è alcuna forma di prevenzione. Fa felici gli elettori, non costa nulla, si rivende bene in campagna elettorale e basta. Esattamente come la patente a punti: appena introdotta il fatturato con i locali dei produttori di alcolici è crollato (nel nord-est alcuni hanno registrato dei -70%). Tempo tre mesi, le telecamere dei TG hanno smesso di incollarsi alle pattuglie che fermavano le auto il sabato sera, i controlli sono calati (in parte anche perchè non ci sono i soldi per fare le certificazioni degli etilometri che diventano inutile zavorra nelle volanti) e i consumi di alcolici nei locali sono tornati ai livelli di prima. Perchè se ho la sostanziale certezza che bevendo e guidando mi trovo la patente sospesa per 3 mesi sono molto più disincentivato che non avendo una più che remota possibilità di incorrere in una pena carceraria.
Ritratto di AncoraPaglianti..
29 ottobre 2015 - 20:20
Io pero' un anno di galera, lo darei anche a chi nell' autostrada a 3 corsie, occupa la corsia centrale quando la destra e' libera. E po se lo passi a destra ha pure da ridire...
Ritratto di zero
29 ottobre 2015 - 20:39
Non ho letto il testo della norma uscito dalla Camera, ma - per quanto posso leggere sulla stampa - la trovo corretta e adeguata. Il fatto finalmente nuovo e risolutore è la "oggettivizzazione" ex art.42 cod. pen. della responsabilità, che diventa così del tutto indipendente dalla prova del dolo o della colpa. Era questo uno dei più grandi limiti del combinato normativo precedente: fino ad oggi, era praticamente impossibile ricorrere all'ipotesi di dolo diretto (o intenzionale) perché normalmente, nell'omicidio commesso guidando, manca nell'agente la volontà di conseguire quel determinato risultato; e, sempre fino ad oggi, era sostanzialmente impossibile pure ricorrere all'ipotesi di dolo indiretto (o eventuale), perché è concretamente difficile in questi casi dare prova del fatto che l'agente abbia effettivamente previsto (anche soltanto come possibile), accettandone il rischio, il verificarsi di quel determinato risultato. Inapplicabile, quindi, la fattispecie dell'omicidio volontario. Inapplicabile, ovviamente, pure quella dell'omicidio preterintenzionale, perché manca nell'agente la volontà di commettere atti diretti a percuotere o a produrre una lesione personale. Alla fine della fiera, si finiva sempre col cascare nell'ipotesi della colpa e dell'omicidio colposo. Finalmente, la fattispecie dell'omicidio stradale "slega" definitivamente la punizione del reato dalla volontà dell'agente, appunto basando la punizione sul mero nesso di causalità (responsabilità obiettiva ex art. 42 cod. pen.). Finalmente si va a coprire un vuoto normativo importante, che nel 1930 (quando il nostro codice penale è nato) non esisteva e non poteva neanche essere previsto dal legislatore dell'epoca.
Ritratto di AlexTurbo90
30 ottobre 2015 - 01:00
Ciao Zero, toglimi una curiosità (se non sono troppo indiscreto): sei per caso un avvocato penalista o addirittura un giudice? Sembra davvero che tu te ne intenda parecchio di diritto penale, anche per il tipo di dialettica i termini che hai usato in entrambi i tuoi commenti (che appunto ritengo siano propri di un giudice o un avvocato) Saluti :)
Ritratto di AlexTurbo90
30 ottobre 2015 - 01:03
Ho mancato una "E" al 4° rigo.
Ritratto di zero
30 ottobre 2015 - 08:58
Ciao Alex, nessun problema: non sei indiscreto. Sì, sono effettivamente un avvocato, però non penalista (ho scelto di dedicarmi al ramo civilistico e amministrativistico). Tuttavia, anche se di penale non mi occupo più professionalmente, sono ovviamente cose che a suo tempo ho studiato e per le quali ho dovuto sostenere esami. Per cui, continuo a seguirle perché mi piace restare aggiornato in ogni ambito del diritto. Una buona giornata! :-)
Ritratto di AlexTurbo90
30 ottobre 2015 - 23:20
Ah ok :) Saluti
Ritratto di Supra
30 ottobre 2015 - 16:30
Quanto la tirano per le lunghe..
Ritratto di RIOC
1 novembre 2015 - 09:03
Per quanto giusta sia, rimane il fatto che quando fai una legge nuova, e sintomo del fatto che non sei stato in grado di fare rispettare quelle già un vigore. Inutile istituiree una legge simile, quando permetti comunque che certe situazioni continuino a sussistere. Se trovi una persona alla guida che ha bevuto oppure è drogata, la patente la bruci e amen. Prevenire è sempre meglio che curare.