PIOGGIA DI RICORSI? - L’ordinanza 4007 dell’8 febbraio della Cassazione può aprire la strada a una pioggia di ricorsi. In base al codice della strada, gli autovelox devono essere “preventivamente segnalati” e “ben visibili”. Regola che, secondo la Corte, vale sia per la postazione fissa sia per quella mobile a bordo della vettura delle forze dell’ordine (auto-civetta). Altrimenti, la multa è annullabile con un ricorso. Ma veniamo al caso. Un automobilista si vede contestare l’eccesso di velocità, e rivolge al giudice di pace, che respinge l’opposizione; stessa sorte in secondo grado. Quindi il sanzionato decide di ricorrere per Cassazione presentando una tesi difensiva innovativa, e opposta a quella validata dai primi due giudici. Secondo questi ultimi, infatti, per la regolarità del verbale elevato dal comune, bastava che la segnaletica, nel caso di specie “fissa”, fosse stata “ben visibile”, a nulla rilevando, invece, che non fosse visibile la postazione di rilevazione del controllo: l’auto-civetta della Polizia locale.
VA A INTERPRETAZIONI - Per decidere, la Cassazione ha dovuto individuare l’esatta interpretazione, tra due possibili, del comma 6 bis dell'articolo 142 Codice della Strada: "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi (...)". Quindi, non solo la loro segnalazione preventiva, ma anche la loro visibilità da parte degli utenti della strada? Stando ai magistrati, "preventivamente segnalate" è diverso dal significato di "ben visibili": un oggetto o uno stato dei luoghi possono essere preventivamente segnalati e non essere ben visibili. E viceversa, possono essere ben visibili e non essere preventivamente segnalati. Ragione per la quale hanno ritenuto che la lettura data alla norma dai giudici precedenti non era corretta.
QUANDO L’AUTO-CIVETTA È “BEN VISIBILE”? - L’ordinanza, nel porre l’accento sulla visibilità, fa proprio il contenuto della direttiva Maroni. Questa ha stabilito che le postazioni di controllo mobili (auto-civette) possono essere rese individuabili utilizzando veicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando si stia utilizzando un mezzo di serie nella disponibilità del comune, la visibilità della postazione può essere garantita collocando sul veicolo, o in corrispondenza di questo, un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, oppure un lampeggiante blu mobile.