PRONUNCIA INTERPRETATIVA - Se un cartello o un dispositivo luminoso, chiaro e visibile, annuncia la presenza di un
autovelox, la
multa è valida, anche se la postazione non è visibile: lo ha affermato il tribunale di Caltanissetta (giudice Andrea Gilotta) in una sentenza dello scorso 25 novembre. Si tratta di un’interpretazione dell’articolo 142 del codice della strada: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi”. Norma ribadita dalla direttiva Maroni del 14 agosto 2009: vedi
qui.
PAROLA DI GIUDICE - Per il tribunale, “la segnalazione e la visibilità devono caratterizzare non già la postazione dell’autovelox in sé, intesa in senso fisico (ossia quale insieme di personale e mezzi preposti al controllo del traffico) quanto, piuttosto, la sua presenza nei pressi della sede stradale, in modo da spiegare utilmente la propria finalità di avvertimento nei confronti degli automobilisti. Tale interpretazione, oltre che sul piano letterale, trova riscontro anche sotto un profilo teleologico, essendo la finalità della norma, appunto, di garantire che la presenza di un autovelox sia preventivamente segnalata agli automobilisti attraverso l’uso di cartelli o dispositivi luminosi e ben visibili, e come tali idonei a orientare la condotta di guida degli utenti”. E ancora: “Il potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale” è ispirato “a uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico”. Una diversa interpretazione - prosegue il Tribunale - finirebbe per spiegare la visibilità in termini soggettivi: come nel caso di una postazione collocata in modo “da essere astrattamente visibile dalla carreggiata e tuttavia resa di fatto nascosta da particolari condizioni ambientali o meteorologiche”.