IL RIFIUTO COMPORTA “SOLO” LA SOSPENSIONE - Con la sentenza 10038/2019 la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della revoca della patente prevista nel caso in cui il conducente sia colto alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l, sanzione prevista dall’articolo 186, comma 2, lettera c) del Codice della strada. Il ricorso era stato presentato dalla difesa dell’imputato, che ha ritenuto illogico il provvedimento emesso della Corte d’Appello, la quale aveva confermato la condanna alla revoca della patente stabilito dal Tribunale in primo grado. La difesa ha sostenuto, infatti, che se il suo assistito si fosse rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro, non gli sarebbe stata revocata la patente, ma gli sarebbe stata “solo” sospesa, come disposto dal comma 7 dell’articolo 186.
CONSEGUENZE DIVERSE MA ALTRETTANTO GRAVI - La revoca della patente, in effetti, è prevista solo nelle ipotesi di reiterazione del reato, ovvero nel caso in cui il conducente sia stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litri per la seconda volta in un biennio. Secondo questa interpretazione, potrebbe apparire più conveniente non sottoporsi al controllo dell’etilometro. In realtà, però, la sospensione della patente nelle ipotesi di rifiuto di sottoporsi al test dell’etilometro è solo la sanzione accessoria: in questi casi, infatti, è prevista anche l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno e la confisca del veicolo, se di proprietà del conducente.