CI SIAMO - Ormai lo sapete: come prevede il codice della strada riformato nel 2010, in Italia gli enti proprietari o gestori delle strade possono emanare
ordinanze che vincolano la circolazione stradale in inverno a una condizione. Ossia che vengano montati
pneumatici invernali o che si abbiano a bordo
catene da neve. Lo scorso inverno, questi provvedimenti hanno interessato 53 su 110 province, centinaia di comuni e la maggioranza dei tratti autostradali del centro e nord Italia. Una direttiva ministeriale specifica che l’obbligo sia in vigore dal 15 novembre al 15 aprile, ma gli enti, in funzione del clima, possono variare queste date.
DI CHE TIPO - È possibile montare pneumatici invernali (per essere in regola devono riportare sul fianco il codice M+S) con le caratteristiche indicate nella carta di circolazione, oppure è necessario avere a bordo catene adatte ai pneumatici montati. In deroga alla regola generale, è possibile montare pneumatici invernali con codici di velocità inferiori a quanto indicato in carta di circolazione fino a un minimo di “Q” (160 km/h): sarà cura del rivenditore specialista applicare una targhetta monitoria che indichi la velocità massima consentita dalle gomme installate (anche se tale limite è superiore a quello in vigore sulle nostre strade e autostrade). La circolazione con pneumatici invernali in deroga alla regola generale sul codice di velocità è consentita dal 15 ottobre e sino al 15 maggio, per permettere l’effettuazione del montaggio/smontaggio. In caso di inosservanza dell’ordinanza, la multa è di 84 euro fuori dai centri abitati, e di 41 euro in città.