VELOCITÀ AL CRONOMETRO - Uno dei principi di qualsivoglia sistema giuridico è la certezza della norma. Ma per il nostro codice della strada la cosa pare una chimera. L’ultima vicenda a testimoniarlo riguarda i Tutor (il cui nome tecnico è SICVe), cioè i mastodontici dispositivi di rilevamento della velocità che stabiliscono l’andatura dei veicoli calcolando quella media in base all’ora di ingresso e di uscita nel tratto cronometrato.
IL RIFERIMENTO NORMATIVO - All’articolo 142 del codice è scritto chiaramente che la tolleranza ammessa per i rilevamenti automatici è del 5%, ma da qualche anno i giudici di pace hanno preso a sentenziare che nel caso l’apparecchio usato sia appunto un Tutor tale percentuale deve salire al 15%, ciò perché i dispositivi impiegati sono tre: il rilevatore dell’orario di ingresso, quello di uscita e il calcolatore centrale che identifica il veicolo attraverso la targa e appunto calcolala velocità media con cui è stata percorsa la “base” in questione. Secondo questa logica il 5% enunciato nella legge deve essere applicato tre volte, arrivando cioè al 15%. Una bella differenza: con il limite dei 130 km/h il 5% di tolleranza significa che la sanzione scatta se si è rilevati a più di 136,5 km/h; se si applica il 15% la velocità a cui scatta la multa è di 149,5 km/h.
SENTENZE CONFERMATE - Ancora recentemente, tale logica è stata seguita dal giudice di pace di Porretta Terme, chiamato a esprimersi da un automobilista multato. Il giudice ha stabilito che la sanzione elevata doveva essere annullata appunto perché lo “sforamento” rispetto alla velocità consentita era stata inferiore al 15%.
IL CHIARIMENTO DEL MINISTRO - È però opportuno tenere presente che il Ministro degli Interni, Marco Minniti, ha emesso poco tempo fa un proprio decreto con il quale richiama la norma del codice e sottolinea come la sanzione si imponga quando l’eccesso di velocità è superiore al 5% della andatura ammessa in quel dato punto della strada. Nel decreto ministeriale la cosa viene argomentata non come una necessità di tenere conto di possibilità di errore dei dispositivi, ma come una misura di prevenzione nei confronti del rischio che l’automobilista finisca con l’essere più attento all’ago del tachigrafo che non alla strada. Finendo con il creare pericoli. Insomma, ancora una volta due voci diverse dello Stato affermano due cose diverse, e in mezzo c’è il cittadino che non ha la pur fondamentale certezza del diritto.