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Strisce blu: storia infinita

04 agosto 2016

Ennesima puntata della telenovela sui parcheggi con strisce blu: ora una sentenza contraddice il ministero dei Trasporti.

Strisce blu: storia infinita

VERBALE: SÌ - Strisce blu, la telenovela continua. Come segnala l’avvocato Laura Biarella, il 3 agosto è stata depositata la sentenza 16258/2016 della Cassazione (seconda sezione civile), che ha preso in esame un caso specifico: nel 2011, un automobilista ha comprato il ticket di un’ora per sostare sulle strisce blu, ma ha lasciato l’auto parcheggiata in quell’area per oltre un’ora. Per questo, i vigili l’hanno multato (40 euro circa), applicando l’articolo 157 del codice della strada. L’uomo ha iniziato una battaglia legale, sostenendo che il codice della strada non prevede nessuna multa per chi sfora. Al massimo, se c’è un regolamento comunale specifico, in base al codice civile l’ente locale può far pagare la differenza, più una piccola sanzione per inadempienza contrattuale. Dopo cinque anni di discussioni nelle aule dei tribunali, adesso la Cassazione dà ragione al municipio: sì alla multa. C’è stato un illecito amministrativo da codice della strada. L’automobilista subisce una batosta: pagherà la multa (sui 40 euro), più la tassa sul ricorso (all’epoca non c’era) di circa 60 euro, più ben 700 euro di spese processuali sostenute dal comune. L’avvocato Biarella ricorda però che “la Cassazione ha sentenziato su un caso particolare. Solo un’eventuale sentenza della Cassazione a sezioni unite, che potrebbe essere chiamata a esprimersi in materia, è così autorevole da diventare vincolante”.

VERBALE: NO - Tuttavia, di recente il ministero dei Trasporti coi pareri 25783/2010, 3615/2011 e 2074/2015 (vedi la news qui), aveva stabilito che la multa per chi “sfora” rispetto a quanto pagato, prolungando l’orario della sosta, è illegittima. Sulla stessa linea il ministero dell’Interno, con le note del 18 gennaio 2010 e del 28 agosto 2010. Nel 2014, il sottosegretario ai Trasporti Umberto Del Basso De Caro era stato perentorio: nel caso di sosta illimitata a tariffa, il pagamento in misura insufficiente configura solo una “inadempienza contrattuale” da codice civile. Non un illecito amministrativo da codice della strada. Anche il Tribunale di Treviso (sentenza 1069/2016) ha dato ragione al multato e torto al comune. 

PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI - E nelle scorse settimane un sindaco, rifacendosi ai pareri ministeriali, ha chiesto un parere alla Corte dei conti in merito alla possibilità di prevedere, nel regolamento comunale, una sanzione per chi “sfora” sulle strisce blu. I magistrati contabili della Basilicata (deliberazione 33/2016) hanno dichiarato inammissibile il quesito, richiamando l’intervento di natura interpretativa reso dal Tribunale di Treviso, in attesa che una legge più chiara metta fine alla questione. 



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Ritratto di Luzzo
4 agosto 2016 - 15:05
Contraddice in parte e, direi, a vantaggio dei Comuni oltretutto. In pratica il ministero diceva che quella multa era solo per i comuni che avessero un regolamento ad hoc che lo prevedesse , adesso invece è per tutti indipendentemente dai regolamenti comunali. Nella sentenza è citata pure giurisprudenza della CdC, parrebbe un discorso definitivamente chiuso a questo punto
Ritratto di Giannino
4 agosto 2016 - 18:09
multa nulla. nulla come e più di prima. la cassazione qui fa riferimento al codice della strada. dove non si parla di sforamento orario sulle strisce blu. né tantomeno si parla di multa per sforamento sulle strisce blu. vale quel che dicono i due ministeri, il tribunale di treviso, la corte dei conti che risponde al comune dicendogli di leggere la sentenza del tribunale di treviso. in quanto al precedente citato dalla cassazione, non c’è nessun esplicito riferimento al codice della strada. dove non si parla di sforamento orario sulle strisce blu. né tantomeno si parla di multa per sforamento sulle strisce blu.
Ritratto di Luzzo
4 agosto 2016 - 20:51
Nel codice della strada in effetti c' è solo una espressa delega ai Comuni dei poteri sulla circolazione stradale nei centri abitati Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati. 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane]; Non si parla di sforamento direttamente nel codice quindi, ma semplicemente i Comuni fissano le regole non essendoci appunto un divieto a sanzionare per lo sforamento possono fissarlo loro, e vale
Ritratto di Giannino
5 agosto 2016 - 09:59
niente multa. assolutissimamente no. niente multa. analizziamo il codice della strada, articoli 7, comma 15, e 157, comma 6. Il primo prevede che "15. nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 99,00 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.". Disciplina esclusivamente il caso in cui la sosta vietata (e dunque non ammessa, secondo quanto previsto da altre disposizioni di legge) che si protragga per un periodo superiore a ventiquattro ore, comminando una sanzione di natura amministrativa. l'articolo 157, comma 6, prevede che "6. nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.". prescrive che i conducenti segnalino l'orario di inizio della sosta, nulla disponendo in merito alla natura dell'eventuale protrarsi di detta sosta oltre il tempo consentito. inoltre, la medesima disposizione non fa nessun riferimento alla sosta a pagamento, bensì solo alla sosta consentita per un tempo limitato. morale: la fattispecie della sosta consentita a pagamento, che continui oltre lo scadere del ticket, non è disciplinata dal codice della strada. se la norma non c’è, la multa non c’è. al massimo, previo regolamento comunale, c’è una minima sanzione di pochi euro. ma a questo punto, io voglio anche vedere se il regolamento comunale è formalmente corretto, e se fa riferimento alle norme giuste. e poi voglio anche vedere se ci sono strisce bianche nei paraggi di quelle blu, come impone (questo sì) il cds. e poi voglio anche vedere come creano le zone a rilevanza urbanistica per fare le strisce blu in periferia. a chi e in che modo affidano l’analisi, a pagamento...
Ritratto di Luzzo
5 agosto 2016 - 11:57
il 157 comma 6 è evidentemente per le soste a disco orario e non a pagamento. In ogni caso non so perché sottovaluti la portata del 7c1 che è quello che stabilisce ' tutto e il contrario di tutto' avendo delegato la funzione ai singoli Comuni. Che poi nei singoli enti possano aver scritto male il regolamento con riferimenti non corretti ecc è un altro paio di maniche ma ad oggi se nel regolamento comunale c'è scritto di pagare, si paga. Stessa cosa per strisce blu strisce bianche zone di rilevanza urbanistica e robe simili.......
Ritratto di Giannino
5 agosto 2016 - 14:54
le cose sono facili: la multa è nulla. il cds non parla di sforamento rispetto a quanto pagato. il cds non parla neppure di multa per chi sfora. l’obiettivo di qualcuno (comuni) è trasformare le cose facili in cose difficili. si mescola nel torbido, per avere ragione. ma entro in dettaglio, perché ivi tiratomi per i capelli. l’articolo 7 comma 1 lettera f parla di stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto con la presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per le aree urbane]. interessante notare che l’articolo 7 comma 1 lettera f parla di “conformità alle direttive del ministero delle infrastrutture e dei trasporti”. quando poi quel ministero fornisce pareri in proposito, i comuni non lo ascoltano. d’altronde, i comuni non ascoltano neppure la direttiva maroni sugli autovelox. e per imporre la taratura agli autovelox dei comuni, è dovuta intervenire la corte costituzionale. inoltre, l’art. 7 si intitola “regolamentazione della circolazione nei centri abitati”: per “regolamentazione” si intende solo la limitazione della sosta a certe categorie di veicoli, e nel concetto di “limitazione” rientra la disciplina della sosta esclusivamente in termini temporali. non potrebbe essere diversamente. in quanto alla corte dei conti citata dalla cassazione, la stessa corte dei conti ha appena detto: “appare evidente, pertanto, che la finalità della richiesta di parere non è quella di ottenere chiarimenti sulle ‘normative’ e sui ‘relativi atti’ applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, risultando, invece, palese l’intento di chiedere un contributo sulla soluzione gestionale da applicare, in futuro, a diversi casi/fattispecie che si presenteranno, con riguardo alle disposizioni contenute nel corpo normativo costituito dal d.lgs. n. 689/81. Un eventuale parere sul quesito in esame, oltre a provocare una interferenza su specifiche scelte amministrativo-gestionali, finirebbe, altresì, per collidere con eventuali giudizi di altri organi giurisdizionali”. e: “non sarà sicuramente sfuggito all’ente, infatti, l’intervento di natura interpretativa che il tribunale di treviso ha reso con sentenza n. 5323/2014 in data 14 aprile 2016. alle valutazioni ivi ampiamente espresse potrà l’ente, quindi, riferirsi nella elaborazione di specifica normativa regolamentare che, per le considerazioni esposte, non rientra nell’alveo della contabilità pubblica, soprattutto in ragione della rilevata necessità di uno specifico intervento del legislatore nazionale”. e il tribunale di treviso cosa ha detto? niente multe. con questo, però, passo e chiudo.

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