L’articolo 164 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) prevede per gli autocarri la piena deducibilità dei costi e la detraibilità totale dell’Iva. Per le autovetture, lo stesso regime favorevole è concesso solo se sono beni strumentali nell’attività d’impresa. Al riguardo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 55 del 2007 spiega che “il veicolo mantiene la sua destinazione esclusivamente aziendale se il diverso utilizzo avviene in una minima percentuale”. Negli altri casi l’imposta è recuperabile al 40%. Fanno eccezione alla regola generale i rappresentanti di commercio e gli agenti, che hanno diritto al 100%. Per la deduzione bisogna fare riferimento all’utilizzo dell’autoveicolo: 80% per gli agenti e i rappresentanti di commercio, 70% per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, 20% per i professionisti (salvo alcune eccezioni) e per le auto aziendali non strumentali e non assegnate ai dipendenti.