Targhe estere in Italia 2022: nuove regole. Cosa dice la legge

Legge e burocrazia
Pubblicato 13 novembre 2022

È in vigore da non molto una nuova legge sulle targhe estere in Italia: ecco quali sono le nuove regole e com’è cambiata la normativa.

Facciamo un po’ di chiarezza sul tema delle targhe estere in Italia e sulle regole vigenti aggiornate a marzo 2022. Infatti, per chi ancora non lo sapesse, sul finire dello scorso anno è stata varata una legge che è intervenuta a modificare alcuni articoli del Codice della Strada, a loro volta interessati nel 2018 dal governo congiunto Lega-M55, con interventi che miravano a contrastare i cosiddetti “furbetti della targa estera”, prevenendo azioni di frode e la possibilità di evadere il pagamento di imposte e tasse, ma anche multe e assicurazioni, per il solo fatto di circolare nel nostro Paese su auto con targa estera. 

TARGHE ESTERE IN ITALIA: COSA DICEVA IL DL N. 113/2018

Le nuove norme varate nel 2018 andavano a introdurre un divieto alla circolazione delle auto con targa estera a chi era residente in Italia da 60 giorni. Questo significava che chi aveva la residenza in Italia, aveva 60 giorni di tempo per mettersi in regola e reimmatricolare l’auto in Italia. La norma prevedeva delle deroghe, in particolare relativamente ai veicoli a noleggio o in leasing presso operatori europei che non avevano una sede in Italia o per i dipendenti di aziende europee che guidavano auto in comodato. 

Si trattava comunque di una novità importante, perché riduceva da 365 giorni (1 anno) a 60 giorni (2 mesi) il diritto di circolare in Italia con targa estera per chi aveva la residenza nel nostro Paese. 

LA BOCCIATURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

La norma appena descritta è stata però bocciata dalla b, dopo aver analizzato il caso di una coppia di coniugi che circolava su un’auto con targa slovacca e fermata dalla polizia stradale a Massa Carrara. La donna era residente in Slovacchia, mentre il compagno, che guidava il veicolo, era residente in Italia. 

La Corte di Giustizia Europea ha definito però “movimento di capitali” il prestito di uso transfrontaliero a titolo gratuito di una vettura, e quanto decretato dalla norma italiana rappresenta una effettiva restrizione alla libera circolazione di capitale, valida solo “per motivi imperativi di interesse generale” o “per finalità di contrasto della frode fiscale”. 

Di fatto, nella sentenza si bocciava la norma a carattere nazionale perché non contava il criterio di temporaneità del veicolo utilizzato in uno Stato membro. Il caso della coppia di coniugi era lampante, in quanto l’uomo era residente in Italia da più di 60 giorni ovviamente, ma al tempo stesso poteva circolare con l’auto con targa slovacca, di proprietà della donna residente in Slovacchia, proprio perché utilizzata a titolo temporaneo

TARGHE ESTERE NUOVE REGOLE: COSA DICE LA LEGGE N. 238/2021

A ogni modo, sulla questione è intervenuta la Legge n. 238/2021 (art. 2), che è intervenuta a modificare alcuni articoli del Codice della Strada, tra cui l’oggetto del contendere, l’articolo 93, le cui disposizioni sono state completamente abrogate, sostituito dall’articolo 93-bis. Ulteriori modifiche e revisioni hanno riguardato anche gli articoli 94, 132 e 196

La nuova legge, in sintesi, allunga le tempistiche di immatricolazione italiana per i residenti in Italia (da 60 a 90 giorni), mentre mantiene il carattere di temporaneità annuale per chi circola in Italia con targa estera, ma è residente in un Paese straniero. Inoltre, introduce l’obbligo di iscrizione dei veicoli a un particolare registro, il REVE, ovvero il Pubblico Registro dei Veicoli Esteri, mentre per i conducenti (ma non proprietari) dei veicoli con targa estera che utilizzano in comodato d’uso, o a noleggio, vige l’obbligo di tenere in auto un particolare b. 

IL NUOVO ARTICOLO 93-BIS DEL CODICE DELLA STRADA

Abbiamo visto che le disposizioni contenute nell’articolo 93 del Codice della Strada sono state abrogate. Questo è stato praticamente rimpiazzato dall’articolo 93-bis. 

Al primo comma, leggiamo quanto segue: “Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro 3 mesi dall’acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94”. Semplicemente s’intende che i soggetti stranieri che guidano un’auto con targa straniera e che prendono residenza in Italia hanno tempo 3 mesi per immatricolare il veicolo in Italia.

Il comma 2, invece, introduce l’obbligo di un documento specifico per i conducenti (ma non intestatari) dei veicoli con targa estera. “A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l’intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo”. È il caso di veicoli presi a noleggio, o in leasing oppure utilizzati in comodato

Inoltre, nello stesso comma, si legge che “quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell’utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico”, ovvero il già citato REVE. In aggiunta a ciò, tutte le variazioni relative alla disponibilità del veicolo dovranno essere registrate entro 3 giorni dall’avvenuta modifica. 

Tali disposizioni si applicano anche i lavoratori frontalieri: gli intestatari dei veicoli immatricolati in uno Stato estero ma circolanti in Italia, hanno l’obbligo di registrare il veicolo entro 60 giorni dall’acquisizione della proprietà nel REVE. Nel comma 3 si precisa che questi mezzi possono essere guidati anche dai familiari dei lavoratori frontalieri residenti in Italia.  

TARGHE ESTERE IN ITALIA 2022: RIEPILOGO NUOVE NORME

Andiamo ora a riepilogare in una breve sintesi i concetti chiave delle nuove regole in materia di targhe estere. 

Cos’è il REVE

Il REVE è il Registro dei Veicoli Immatricolati all’Estero (o Pubblico Registro dei Veicoli Esteri). Il REVE b. 

Chi deve iscriversi al REVE

  • Veicoli intestati a persone fisiche/giuridiche con residenza in uno Stato estero concessi in uso a qualunque titolo per un periodo superiore a 30 giorni all’anno (non per forza consecutivi) a cittadini residenti in Italia. Nel veicolo deve essere presente un documento dal quale risulti il titolo e il periodo di utilizzo. 
  • Veicoli immatricolati all’estero di proprietà di lavoratori subordinati, che lavorano in un’azienda con Stato confinante con l’Italia (registrazione da effettuarsi entro 60 giorni dall’acquisizione del veicolo); 
  • Veicoli immatricolati all’estero di proprietà di lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività professionale in uno Stato limitrofo con l’Italia (registrazione da effettuarsi entro 60 giorni dall’acquisizione del veicolo). 



Chi non deve iscriversi al REVE

Sono previste anche eccezioni e deroghe, che permettono di non iscrivere il veicolo al REVE. Le nuove regole, infatti, non si applicano ai seguenti soggetti: 

  • Cittadini residenti nel Comune di Campione d’Italia; 
  • Personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero e familiari conviventi;
  • Personale delle Forze Armate e Polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari e familiari conviventi; 
  • Conducenti residenti in Italia che guidano veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino nella disponibilità di imprese con sede a San Marino, con le quali i conducenti sono legati da rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa; 
  • Proprietari del veicolo residenti all’estero che risultano a bordo. 


In quest’ultimo caso, infatti, si applica quanto stabilito dall’articolo 132 del Codice della Strada, per il quale “gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero […] sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di 1 anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia”. 

Quali informazioni inserire nel REVE

Oltre a registrare l’inizio e la fine disponibilità del veicolo, nel REVE andranno annotate tutte le variazioni che intervengono sul veicolo, dalla modifica della residenza o sede del soggetto intestatario del veicolo, a eventuali periodi di proroga di utilizzo del veicolo, fino alle variazioni della disponibilità (queste ultime dovranno essere richieste da chi cede la disponibilità). 

Registrazione al REVE: ecco dove farla

La registrazione al REVE può essere effettuata presso gli uffici del Pubblico Registro Automobilistico (obbligatoria la prenotazione), oppure tramite lo Sportello Telematico dell’Automobilista. Al termine della registrazione sarà rilasciata una certificazione da tenere in auto, per esibirla in caso di eventuali controlli. Il documento contiene la targa estera, un codice identificativo e un QR Code

Quanto costa?

La registrazione al REVE ha alcuni costi da sostenere: 

PRIMA ISCRIZIONE

Emolumenti ACI

27 €

Imposta di bollo

16 €

ISCRIZIONI SUCCESSIVE / CESSAZIONI

Emolumenti ACI

13,50 €

Imposta di bollo

c

 

SANZIONI

Le sanzioni previste in caso di violazioni delle nuove regole sono elencate negli ultimi 3 commi (7-8-9) del già citato articolo 93-bis del Codice della Strada.

La norma stabilisce che il proprietario del veicolo che circola senza ottemperare alle regole sopra dette, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da 400 euro a 1.600 euro. Inoltre, l’organo accertatore è chiamato a ritirare il documento di circolazione, mentre il titolare del veicolo è tenuto a rispettare gli obblighi previsti entro 30 giorni: se entro questo lasso di tempo il proprietario del veicolo non ha eseguito quanto richiesto, allora scatta la confisca amministrativa. 

In caso di assenza del documento che attesta il titolo e la disponibilità del veicolo (nel caso richiesto), la sanzione amministrativa prevede il pagamento di una somma tra 250 euro e 1.000 euro. Scatta inoltre il fermo amministrativo del veicolo. 

In caso di mancata registrazione o mancate comunicazioni di variazioni sul REVE, la multa va da 712 euro a 3.558 euro. Inoltre si provvede al ritiro del documento di circolazione. 

Facciamo ora un esempio pratico: mettiamo il caso di un’auto con targa estera fermata dalla polizia locale a un posto di blocco. Il guidatore non possiede i documenti richiesti e il veicolo non risulta iscritto al PRA, pertanto sarà avviata una prima multa, con obbligo di presentare la relativa documentazione entro 30 giorni al comando di polizia. Se dalla documentazione risulta che il veicolo avrebbe dovuto essere registrato molto tempo prima rispetto al controllo, allora sarà comminata una seconda multa più salata con relativo ritiro della carta di circolazione. 

BUCHI INTERPRETATIVI E PARTI OSCURE

Paradossalmente, la nuova legge non risolve il caso che ha avviato la bocciatura della legge del 2018 da parte della Corte di Giustizia Europea, ovvero l’eventualità nella quale un soggetto residente in Italia guidi un’auto straniera che risulta di proprietà di una persona (residente all’estero), tramite la concessione del comodato d’uso. Molte fonti differenti rimandano proprio a questo esempio per evidenziare quello che sembra un buco interpretativo, visto che la norma non cita esplicitamente quello che può essere definito “movimento di capitali”. Va però anche detto che, studiando il caso preso in esame, la soluzione dovrebbe corrispondere al possesso e all’esibizione, se richiesta, del documento da cui risulti titolo e disponibilità del veicolo. 

Inoltre, in quest’ultimo caso, l’assicurazione auto va pagata nel Paese di immatricolazione del veicolo e non certo nel Paese dove viene utilizzata. Anche in questo caso, però, bisognerebbe fare fede all’articolo 132 del Codice della Strada, che rivela come i veicoli con targa esterna siano ammessi alla circolazione in Italia per massimo 1 anno prima di procedere con l’immatricolazione nel nostro Paese, ma solo nel caso in cui i proprietari del veicolo stesso siano a bordo. Il dubbio, a un eventuale controllo, consiste nel sapere da quanto quel veicolo con targa estera stia circolando in Italia e dunque per quanto tempo abbia circolato fuori legge. 
 



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Ritratto di giulio 2021
13 novembre 2022 - 08:34
Va bè leggerò dopo, però secondo me le vere auto d'epoca, non parlo di yountimers, dovrebbero poter conservare la loro targa originale, del Paese da cui provengono, veramente una Cadillac del 59, o una Rolls del 1984 appena importate qua, per non dire una Packard del 1930 con targa italiana attuale diventano un pugno in un occhio.
Ritratto di Lorenz99
13 novembre 2022 - 16:18
A QUANDO UN REGISTRO PER LE AZIENDE CHE HANNO SEDE LEGALE IN PARADISI FISCALI MA FATTURANO ASSUMONO E FANNO UTILI STABILMENTE IN ITALIA? QUINDI FIAT, MEDIASET E FERRERO POSSONO ESSERE FISCALMENTE " TARGATE ALL'ESTERO",E GUADAGNARE IN ITALIA, SE INVECE UN APPASSIONATO VUOLE UNA VECCHIA AUTO DA OLTRE 250CV, CON BOLLO RIDOTTO,È INDAGATO DALLA FINANZA. COME SI PUÒ AVERE FIDUCIA VERSO LE ISTITUZIONI? EPPURE LA UE ERA NATA SUL PRINCIPIO DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI CAPITALI,MERCI,SERVIZI E PERSONE....
Ritratto di piero doc
14 novembre 2022 - 12:16
Anno 2020 Fatturato Amazon nei paesi Ue: 54 Miliardi di euro di cui 77 milioni di tasse. Amazon quindi paga un importo all'erario pari allo 0,15% del fatturato, cioè briciole. (Fonte Report Rai 3 puntata del 14.06.21 YouTube). Lo Stato preferisce rincorre l'automobista spesso in maniera furba richiedendo il pagamento della tassa di cicolazione dell'anno X, anche se già pagata. In sostanza una tentata truffa per fare cassa, perchè nel mucchio c'è sempre qualcuno che ha smarrito la ricevuta e dovrà ripagare. Stessa cosa accadeva a suo tempo con il canone rai. Vergogna Italia.
Ritratto di Alfiere
13 novembre 2022 - 19:21
2
Basterebbe una tassazione normale per le auto in italia e non sarebbero necessari questi cavilli in burocratese onerosi per polizia, istituzioni e persone. E il gettito comunque aumenterebbe. Ma sono 30 anni che lo si dice...
Ritratto di TheViking
14 novembre 2022 - 13:18
Alla fin fine questa idea del REVE non mi pare poi tanto male. Se consente di sapere che una vettura targata SIAM-123456 è guidata da Mario Rossi e quella vettura poi viene beccata a fare 130 su limite di 50, almeno le FdO sanno a chi inviare la multa e dove trovare il signor Rossi.
Ritratto di East Clintwood
19 marzo 2023 - 19:45
Sarò tonto io, ma come al solito non ci si capisce una mazza. Ma non si può esemplificare qualcosa di comprensibile?! Tipo mettiamo che io vada in Tergicristallistan ad acquistare una macchina, e che la intesti a un mio parente o amico che vive là. Poi la porto in Italia e la iscrivo a sto hazzo di REVE. Poi che succede? Ci posso girare tranquillamente col documento che mi rilasceranno? E dopo un anno, se dovessi continuare a usarla dovrei semplicemente rinnovare l'iscrizione? E che mi comporta essere iscritto a sto REVE? Solo che sapranno a chi inviare le multe?
Ritratto di Xandr
14 aprile 2023 - 16:14
Buongiorno Abito a Bolzano con la famiglia. Lavoro a monaco di baviera e torno ogni fine settimana e festivi a Bolzano. Ho la macchina targata tedesca. Sono in regola o devo iscrivermi al REVE? In Germania anni fa quando avevo ancora la targa italiana mi hanno fermati più volte e mi hanno costretto a registrare la macchina in Germania. Se non avessi registrato la macchina a monaco entro un mese mi avrebbero sequestrato la macchina.... Adesso se torno il fine settimana a casa sono in regola con la targa tedesca? Saluti Xandr
Ritratto di Carloggero
12 maggio 2023 - 10:34
Un aspetto che dovrebbe apparire immediato e lampante, ma come al solito viene perso nel burocratese è: se io sono già residente in Italia e compro un'auto immatricolata all'estero, per quanto tempo posso circolare in Italia prima di doverla immatricolare in Italia per non incappare in sanzioni? Se si può evincere non è comunque comunicato in modo chiaro
Ritratto di 888-87
18 settembre 2023 - 09:10
molte contraddizioni , non si capisce niente. una Domanda alla quale vorrei una risposta : Una vettura con targa Federazione Russia quanto tempo puo' circolare in italia ? Puo' stipulare una assicurazione in una agenzia entro lo spazio CE per circolarare in Italia. Grazie oer le risposte
Ritratto di East Clintwood
28 dicembre 2023 - 00:38
Stasera con amici è saltato fuori di nuovo l'argomento e ci sembra di aver trovato un grandissimo "fatta la legge, trovato l'inganno": questa legge obbliga ad iscrivere a sto Reve i veicoli stranieri ENTRO TRENTA GIORNI dall'inizio dell'uso di tale auto in territorio italiano. Ma allora in caso di controllo basterà dire che la macchina la sto utilizzando tipo da una settimana perché la mia si è guastata mentre ero in visita all'estero all'amico intestatario del mezzo, lui mi ha prestato la sua per poter rientrare in Italia al lavoro, e tornerò a ritirare la mia auto da lì a una o due settimane. Se poi ogni mese uno si fa fare dall'amico una dichiarazione con data opportunamente corretta ecco che tutta sta genialata del Reve va a gambe all'aria. O sbaglio? Ovviamente con "amico" intendo figure estere che vanno dal vero amico o parente al prestanome casuale, gli stessi che prima del 2018 si prestavano per gli stessi giochini. Tra l'altro leggo che questi trenta giorni possono essere anche non continuativi, quindi come pensano di fare a dimostrare che tu stai utilizzando quella macchina estera per più di 30 giorni??

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