Ci sono alcune categorie di auto che non pagano il bollo, chi in modo permanente, chi in modo temporaneo. In questo articolo andremo a scoprire tutti i casi di esenzione previsti dalla normativa, quali sono le differenze tra Regione e Regione e le cause che portano all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. Tuttavia, iniziamo prima con il definire cos’è il bollo auto e perché va pagato e chi è tenuto a pagarlo.
Il bollo auto è una tassa automobilistica gestita dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. Fanno eccezione solo Friuli Venezia Giulia e Sardegna, per le quali è l’Agenzia delle Entrate a occuparsi della gestione della tassa.
Il bollo auto è una imposta di proprietà, ovvero grava sulla proprietà del veicolo e non è dipendente dalla circolazione o meno dello stesso. Questo significa che il bollo auto va pagato sempre, anche se non guidiamo per un certo periodo di tempo e anche se dovessimo parcheggiare il nostro veicolo in un garage per un lungo lasso di tempo. Infatti, se l’assicurazione può essere sospesa in questi casi, il bollo auto va pagato sempre perché è una tassa la cui esistenza dipende dal possesso del bene, che in questo caso è l’automobile.
Il bollo auto ha validità annuale e quindi ha una scadenza: il rinnovo non è automatico. Il pagamento va effettuato entro l’ultimo giorno dell’anno successivo a quello di scadenza. Ad esempio, se il bollo auto scade nel mese di agosto, avremo tempo fino al 30 settembre per effettuare il versamento, online oppure fisicamente presso i punti autorizzati.
Sono tenuti a pagare la tassa automobilistica tutti i proprietari dei veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Dal 1° gennaio 2020, il pagamento del bollo auto spetta anche agli utilizzatori del veicolo preso con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente.
Tuttavia, la normativa nazionale e regionale prevede dei casi di esenzione dal pagamento del bollo auto. Questi casi sono prevalentemente dipendenti dalle condizioni fisiche dell’intestatario o dell’utilizzatore del veicolo, oppure dai requisiti anagrafici e dalle caratteristiche tecniche del veicolo.
Le categorie di veicoli esonerate dal pagamento della tassa automobilistica sono sostanzialmente 3:
Nei paragrafi successivi, andremo ad approfondire i singoli casi.
Tra i primi casi normati a livello nazionale di esenzione dal pagamento del bollo auto figura quello relativo ai portatori di handicap che usufruiscono dei benefici della Legge 104/92. L’esenzione dal versamento della tassa automobilistica spetta sia nel caso in cui l’auto sia intestata alla persona disabile, sia quando quest’ultimo risulta fiscalmente a carico del proprietario del veicolo stesso (per essere fiscalmente a carico bisogna rispettare un requisito reddituale che vedremo a breve).
L’esenzione spetta per i veicoli che devono rispettare alcuni limiti di cilindrata (2000 cc per le auto alimentate a benzina e 2800 cc per le auto alimentate a diesel e di potenza non superiore a 150 KW per le auto con motore elettrico).
Questa agevolazione comprende un solo veicolo, anche se il soggetto disabile è proprietario di più veicoli. Per ottenere il beneficio bisognerà presentare apposita richiesta solo per il primo anno (salvo diversa indicazione) allegando documentazione richiesta relativamente alla disabilità da cui si è affetti. La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di pagamento. Se decadono le condizioni per ottenere il beneficio, bisognerà presentare tempestiva comunicazione presso l’ufficio dove era stata richiesta l’esenzione.
Per ciascuna categoria, è necessario presentare apposita documentazione da allegare. Nella tabella seguente elencheremo i documenti da presentare e il riferimento normativo in merito alla disabilità.
Disabilità |
Riferimento normativo |
Documenti da allegare |
Non vedenti |
Art. 2, 3 e 4 Legge n. 138/2001 |
Copia della carta di circolazione (o Documento Unico) |
Copia dei certificati rilasciati dalle Commissioni mediche pubbliche attestanti lo stato di handicap/invalidità e l’affezione da cecità |
||
Sordi (solo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva) |
Legge n. 381 del 26 maggio 1970 (Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2 marzo 2016) |
Copia della carta di circolazione (o Documento Unico) |
Copia dei certificati rilasciati dalle Commissioni mediche pubbliche attestanti lo stato di handicap/invalidità e l’affezione da sordità |
||
Disabilità mentale o psichica con indennità di accompagnamento |
Art. 30, comma 7, L. 388/2000 |
Copia della carta di circolazione (o Documento Unico) |
Art. 3, comma 3 e Art. 4, L. 104/1992 |
Copia dei certificati rilasciati dalle Commissioni mediche pubbliche, che attestino la situazione di disabilità e la gravità dell’handicap e il riconoscimento della disabilità psichica o mentale di gravità tale da conseguire il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento |
|
Grave limitazione della deambulazione per patologia o pluriamputazioni |
Art. 30, comma 7, L. 388/2000 |
Copia della carta di circolazione (o Documento Unico) |
Art. 3, comma 3 e Art. 4, L. 104/1992 |
Copia del certificato rilasciato dalle Commissioni mediche pubbliche attestanti la condizione di handicap/invalidità, la situazione di handicap grave, la definizione della patologia o delle pluriamputazioni che comportano la grave limitazione della deambulazione |
|
Ridotte o impedite capacità motorie |
Art. 8, Legge n. 449/1997 |
Copia della carta di circolazione da cui risultino gli adattamenti tecnici obbligatori apportati al veicolo |
Copia della patente di guida speciale (questo documento non è richiesto se l’adattamento riguarda solamente la carrozzeria) |
||
Art. 3, comma 3 e Art. 4, L. 104/1992 |
Copia del certificato rilasciato dalla Commissione medica pubblica che attesti la patologia e l’handicap grave |
Precisiamo che tali agevolazioni sono riconosciuti solo se i veicoli sono usati esclusivamente o prevalentemente a beneficio delle persone disabili. L’agevolazione spetta anche al parente proprietario del veicolo che ha il soggetto disabile a carico fiscale: per soddisfare questa condizione, bisogna rispettare un requisito reddituale, ovvero il soggetto disabile è a carico fiscale se possiede un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro oppure a 4.000 € per i figli di età non superiore a 24 anni.
In questo caso, oltre ai documenti richiesti ed elencati nella precedente tabella, bisognerà aggiungere anche la copia della documentazione che attesti tale condizione economica.
In tutti e quattro i casi sopra citati, nel caso in cui l’intestatario del veicolo sia il familiare che ha il disabile fiscalmente a carico, andrà allegata al modulo anche la copia della documentazione che attesti questa situazione economica.
Questa condizione è valida solo per i genitori, il coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado della persona affetta da grave disabilità. Solo se il soggetto disabile è over 65 e non vi sono le figure appena elencate, allora risultano validi anche i parenti o affini di terzo grado.
Di seguito il modulo per richiedere l’esenzione dal pagamento del bollo auto per i soggetti disabili che usufruiscono della Legge 104.
L’esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda anche le auto storiche, ovvero quelle che hanno oltre 30 anni di età. Per i veicoli ultratrentennali bisognerà pagare solamente una tassa di circolazione, ovviamente dovuta solo se le auto circolano effettivamente. L’imposta non è fissa per tutto il Paese, ma varia da Regione a Regione:
REGIONE |
IMPORTO TASSA DI CIRCOLAZIONE |
Valle d’Aosta |
25,82 € |
Piemonte |
30 € |
Lombardia |
30 € |
Veneto |
25,82 € |
Provincia Autonoma di Trento |
25,82 € |
Provincia Autonoma di Bolzano |
25,82 € |
Friuli Venezia Giulia |
25,82 € |
Liguria |
28,40 € |
Toscana |
25,82 € |
Emilia Romagna |
25,82 € |
Marche |
27,88 € |
Umbria |
25,82 € |
Lazio |
28,40 € |
Abruzzo |
31,24 € |
Molise |
28 € |
Campania |
31,24 € |
Basilicata |
25,82 € |
Puglia |
30 € |
Calabria |
31,24 € |
Sicilia |
25,82 € |
Sardegna |
25,82 € |
L’esenzione dal pagamento del bollo auto spetta anche ai proprietari di veicoli a basse o a 0 emissioni, quindi ai proprietari delle auto elettriche e in alcuni casi le agevolazioni sono previste anche per chi possiede un veicolo ibrido.
Questo tipo di beneficio, tuttavia, è a discrezione della Regione di appartenenza. Per restare al corrente di aggiornamenti, agevolazioni e modifiche è sempre consigliabile consultare il sito ufficiale della Regione di residenza, nella sezione dedicata.
In alcune Regioni, ad esempio, l’esenzione è permanente, mentre in altre è solo a carattere temporaneo. Nella tabella seguente andremo a vedere quali sono le agevolazioni attualmente vigenti in ogni singola Regione per i veicoli ecologici.
REGIONE |
AUTO ELETTRICHE |
AUTO IBRIDE |
Valle d’Aosta |
Esenzione 5 anni, poi sconto 75%. |
Esenzione 5 anni |
Esenzione ulteriori 3 anni per i veicoli elettrici immatricolati dal 1° gennaio 2019 |
||
Piemonte |
Esenzione permanente |
Esenzione 5 anni |
Esenzione 5 anni per i veicoli elettrici trasformati |
||
Lombardia |
Esenzione permanente |
Sconto 50% per 5 anni |
Veneto |
Esenzione 5 anni |
Esenzione 3 anni |
Provincia Autonoma di Trento |
Esenzione 5 anni, poi sconto 75% |
Esenzione 5 anni, poi sconto 75% |
Provincia Autonoma di Bolzano |
Esenzione 5 anni, poi sconto 75% |
Esenzione 3 anni, poi sconto 75% |
Friuli Venezia Giulia |
Esenzione 5 anni, poi sconto 75% |
- |
Liguria |
Esenzione 5 anni |
Esenzione 5 anni |
Toscana |
Esenzione 5 anni |
- |
Emilia Romagna |
Esenzione 5 anni, poi sconto 75% |
Esenzione 3 anni |
Marche |
Esenzione 5 anni |
Esenzione 5 anni |
Umbria |
Esenzione 5 anni, poi sconto 75% |
- |
Lazio |
Esenzione 5 anni, poi sconto 75% |
Esenzione 3 anni |
Abruzzo |
Esenzione 5 anni, poi sconto 75% |
Esenzione 3 anni |
Molise |
Esenzione 5 anni, poi sconto 75% |
- |
Campania |
Esenzione 5 anni, poi sconto 75% |
Esenzione 3 anni |
Esenzione 7 anni con acquista auto elettrica da Euro 6 in poi contestualmente alla rottamazione delle auto da Euro 0 a 4, poi sconto 75% |
||
Basilicata |
Esenzione 5 anni, poi sconto 75% |
Esenzione 5 anni |
Puglia |
Esenzione 5 anni, poi sconto 75% |
Esenzione 5 anni |
Calabria |
Esenzione 5 anni, poi sconto 75% |
- |
Sicilia |
Esenzione 5 anni |
Esenzione 3 anni |
Sardegna |
Esenzione 5 anni, poi sconto 75% |
- |
Concludiamo questa panoramica sulle auto che non pagano il bollo, citando altri casi di esenzione, comuni più o meno a tutti alle Regione.
Infine, citiamo due casi particolari, che non riguardano soggetti o caratteristiche del veicolo, ma eventi, ovvero: