Il passo carrabile indica un’area di accesso riservata ai veicoli su strada pubblica, che consente l’ingresso e l’uscita da un’area privata, come può essere un cortile, un garage, un parcheggio. Pertanto, nei luoghi dove si manifesta il segnale del passo carrabile, è vietata la sosta, perché impedirebbe proprio l’ingresso e l’uscita del veicolo da un luogo privato. Il passo carrabile è un elemento piuttosto comune sulle strade, tuttavia, in questo articolo vogliamo approfondirne la regolamentazione e le sanzioni previste per coloro che non rispettano le norme.
Andremo a vedere cos’è un passo carrabile nel dettaglio, cosa dice il Codice della Strada a riguardo, qual è la procedura corretta per installarlo e utilizzarlo, com’è fatto il segnale stradale e qual è l’iter da seguire per richiedere l’autorizzazione per mettere un passo carrabile.
Un passo carrabile è un’area progettata per permettere ai veicoli di attraversare il marciapiede o l’area riservata ai pedoni per accedere a una proprietà, che può essere l’entrata di un condominio o un box privato. Infatti, spesso, i passi carrabili si trovano proprio davanti a garage, accessi a strutture condominiali o edifici commerciali.
Per garantire la sicurezza dei pedoni e dei conducenti, un passo carrabile è spesso contrassegnato dall’apposito segnale stradale, nonché eventualmente da vernice bianca che ne delimita i confini. Inoltre, per impedire ai veicoli di parcheggiare sul passo carrabile e impedire il passaggio dei veicoli di servizio, sono spesso presenti anche barriere fisiche, come cordoli o pietre.
È bene sapere che l’esecuzione di un passo carrabile richiede l’approvazione e il permesso delle autorità locali, in quanto può influire sulla sicurezza e sul traffico della zona circostante. Infatti, in alcune aree la realizzazione di un passo carrabile, noto anche come passo carraio, potrebbe essere vietata o limitata.
Il cartello stradale del passo carrabile è il segnale che indica la presenza di un attraversamento per veicoli in una zona pedonale. Il segnale ha in genere una validità permanente (nel caso di cantieri, può essere anche provvisoria) e la sua affissione deve essere eseguita in posizione parallela, sul confine tra proprietà privata e suolo pubblico. L’affissione di questo segnale deve essere effettuata in modo tale da renderlo chiaramente visibile dalla carreggiata.
Sul cartello devono essere indicati gli estremi dell’atto di autorizzazione, elementi che caratterizzano la validità di un passo carrabile.
Così, nella parte superiore troviamo il nome dell’ente che ha rilasciato l’autorizzazione, che può essere il Comune. Al centro, invece, troviamo il pittogramma del divieto di sosta, ovvero il cerchio barrato rosso con all’interno il cerchio blu, e la scritta “Passo Carrabile”. Sotto, nella parte inferiore, troviamo il numero dell’autorizzazione e l’anno di rilascio (ad esempio: Aut n. 123/2020).
Se una delle informazioni sopra indicate è assente, allora il segnale non è valido e ciò impedirà di sanzionare eventuali trasgressori.
Il segnale conta generalmente dimensioni da 45x25 cm o maggiorate da 60x40 cm. Il titolare dell’autorizzazione, nel nostro esempio il Comune, si fa carico della sua installazione e manutenzione.
Spesso, al segnale del passo carrabile è associato anche un altro segnale che indica una “Zona Rimozione”. Si tratta di un altro cartello bianco, generalmente più piccolo rispetto a quello del passo carraio, dove oltre al pittogramma del divieto di sosta e alla dicitura “Zona Rimozione”, troviamo anche un’altra icona, quella del carro attrezzi che porta via l’auto.
La realizzazione e la gestione dei passi carrabili sono regolamentati da leggi e normative locali che possono variare in base al Comune o alla Regione di riferimento. Le norme di riferimento sono stabilite per garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle leggi vigenti.
Il riferimento normativo principale del passo carrabile è il Codice della Strada, e in particolare gli articoli 3 e 22, nonché alcuni articoli del Regolamento di attuazione.
L’articolo 3 comma 37 definisce il passo carrabile, descrivendolo letteralmente come “l’accesso a un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli”.
L’articolo 22 del Codice della Strada stabilisce che i passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario. Inoltre, decreta che chi apre nuovi accessi o diramazioni, oppure li trasforma senza l’autorizzazione dell’ente proprietario, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 173 € a 694 €.
Nel Regolamento di attuazione del CdS, l’articolo più significativo è l’articolo 46, che fa riferimento all’articolo 22 del Codice e che ha come oggetto gli accessi nelle strade urbane e il Passo carrabile.
In particolar modo, si precisa che la costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall’ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. Inoltre, il passo carrabile deve essere realizzando seguendo precise condizioni, ovvero:
Per quanto riguarda le occupazioni permanenti dei passi carrabili, nella zona antistante agli stessi vige anche il divieto di sosta. Vien da sé che il divieto di sosta nella zona a fronte del passo carrabile, con il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, che comporta il versamento di specifiche tariffe.
A livello di requisiti, spiccano quelli legati alle dimensioni: per quanto riguarda l’accesso alla proprietà privata, l’apertura del varco dovrà essere compresa tra 2,5 e 4 metri per quanto riguarda gli edifici ad abitazione civile, e tra 4 e 8 metri per quanto riguarda le attività industriali, agricole e similari. La distanza tra due passi carrabili deve essere di almeno 5 metri.
A tal proposito, si precisa che l’autorizzazione per il passo carrabile si può ottenere solo se l’accesso ha dimensioni regolamentari per permettere il passaggio di qualsiasi veicolo e se l’area è idonea per l’attraversamento di un veicolo, altrimenti non sarebbe utile alle sue finalità.
L’area di accesso, così come l’area di sosta, dovranno essere pavimentate regolarmente, mentre rispetto a un eventuale incrocio o curva relativamente vicino, la distanza minima da rispettare è di almeno 12 metri.
Se l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avviene direttamente dalla strada, il passo carrabile deve essere eseguito allo scopo di favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. A tal proposito, il Regolamento precisa anche che l’eventuale cancellazione che protegge la proprietà laterale deve essere arretrato per consentire la sosta di un veicolo in attesa di entrare, e se ciò risulta impossibile, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi.
Il passo carrabile può essere anche installato in maniera provvisoria, ad esempio per l’apertura di cantieri, sempre nel rispetto delle norme vigenti, e con apposita segnalazione di pericolo se non possono essere osservate le distanze dall’intersezione.
Per ottenere l’autorizzazione per un passo carrabile bisogna recarsi presso l’ufficio preposto nel proprio comune di residenza. L’autorizzazione sarà rilasciata solo se tutti i requisiti previsti dal Codice della Strada (nel già citato articolo 22) sono rispettati.
La concessione dipende in ogni caso dal Comune di riferimento, mentre spetta al proprietario dell’immobile davanti al quale andrà installato il passo carraio inoltrare la domanda. Se invece si è in un condominio, la domanda dovrà essere inviata dall’amministratore condominiale, perché ne è il rappresentante legale.
La domanda per ottenere l’autorizzazione del passo carrabile si presenta presso l’Ufficio Accettazione del Servizio Edilizia del Comune di riferimento. Qualora l’area dove si vuole installare il passo carrabile non è di competenza comunale, allora la richiesta dovrà essere inoltrata presso l’ufficio competente o dell’Anas, in base a chi è il proprietario della strada.
La domanda andrà presentata allegando i seguenti documenti:
Una volta effettuata la richiesta per l’autorizzazione per il passo carrabile, bisognerà attendere il responso dell’istanza. Generalmente, i tempi di attesa variano da 15 a 30 giorni dalla presentazione della domanda, ma possono essere anche di più nell’eventualità in cui ci sia bisogno di maggiori autorizzazioni.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, la validità del passo carrabile ha una durata di 29 anni.
In caso di subentro di nuovo proprietario, dovrà essere eseguita la richiesta di trasferimento di proprietà entro 60 giorni.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, il proprietario dell’immobile davanti al quale si è proceduto all’installazione del passo carrabile, dovrà pagare una tassa denominata Tosap, ovvero la Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, il cui importo varia in base ai criteri stabiliti dal Comune di riferimento, anche se generalmente si parla di una cifra indicativamente compresa tra 30 e 50 euro.
Il pagamento non è dovuto nel caso in cui il passo carrabile sia installato per agevolare l’accesso ai soggetti portatori di handicap.
Il passo carrabile privo di autorizzazione o irregolare, comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 168 € a 674 €. Inoltre, come stabilito dal già citato Codice della Strada, la violazione comporta anche la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell’autore della violazione stessa e a proprie spese. Questa sanzione accessoria non viene applicata nel caso in cui le opere effettuate possono essere regolarizzate tramite autorizzazione successiva (la multa andrà comunque pagata).
Inoltre, in caso di affissione abusiva del divieto di sosta o di mancanza delle informazioni che devono essere opportunamente riportate sul segnale, si applica una sanzione relativa al pagamento di una multa da 41 € a 169 €.
Come abbiamo detto, al passo carrabile è associato il divieto di sosta, ma il divieto di fermata può essere sanzionato? Davanti a un passo carrabile, è permessa una breve fermata, in caso di carico e scarico. La fermata deve quindi essere breve e non prolungata e il veicolo deve opportunamente e immediatamente essere spostato nel caso in cui limitasse l’accesso alla proprietà privata.
In caso di sosta davanti a un passo carrabile, la sanzione prevista dal Codice della Strada prevede il pagamento di una multa da 25 € a 100 € (per le moto) e da 42 € a 173 € per gli altri veicoli, a cui si aggiunge la rimozione forzata del veicolo con il carro attrezzi.