Passo carrabile: cosa significa, cartello e cosa dice il Codice della Strada

Legge e burocrazia
Pubblicato 30 maggio 2023

Cosa significa il cartello del passo carrabile, com’è fatto il cartello, cosa dice il Codice della Strada a riguardo e altre informazioni utili da sapere su questo segnale. 

Il passo carrabile indica un’area di accesso riservata ai veicoli su strada pubblica, che consente l’ingresso e l’uscita da un’area privata, come può essere un cortile, un garage, un parcheggio. Pertanto, nei luoghi dove si manifesta il segnale del passo carrabile, è vietata la sosta, perché impedirebbe proprio l’ingresso e l’uscita del veicolo da un luogo privato. Il passo carrabile è un elemento piuttosto comune sulle strade, tuttavia, in questo articolo vogliamo approfondirne la regolamentazione e le sanzioni previste per coloro che non rispettano le norme. 

Andremo a vedere cos’è un passo carrabile nel dettaglio, cosa dice il Codice della Strada a riguardo, qual è la procedura corretta per installarlo e utilizzarlo, com’è fatto il segnale stradale e qual è l’iter da seguire per richiedere l’autorizzazione per mettere un passo carrabile. 

COS’È UN PASSO CARRABILE?

Un passo carrabile è un’area progettata per permettere ai veicoli di attraversare il marciapiede o l’area riservata ai pedoni per accedere a una proprietà, che può essere l’entrata di un condominio o un box privato. Infatti, spesso, i passi carrabili si trovano proprio davanti a garage, accessi a strutture condominiali o edifici commerciali. 

Per garantire la sicurezza dei pedoni e dei conducenti, un passo carrabile è spesso contrassegnato dall’apposito segnale stradale, nonché eventualmente da vernice bianca che ne delimita i confini. Inoltre, per impedire ai veicoli di parcheggiare sul passo carrabile e impedire il passaggio dei veicoli di servizio, sono spesso presenti anche barriere fisiche, come cordoli o pietre. 

È bene sapere che l’esecuzione di un passo carrabile richiede l’approvazione e il permesso delle autorità locali, in quanto può influire sulla sicurezza e sul traffico della zona circostante. Infatti, in alcune aree la realizzazione di un passo carrabile, noto anche come passo carraio, potrebbe essere vietata o limitata. 

COME RICONOSCERE IL CARTELLO STRADALE DEL PASSO CARRABILE: COM’È FATTO IL SEGNALE

Il cartello stradale del passo carrabile è il segnale che indica la presenza di un attraversamento per veicoli in una zona pedonale. Il segnale ha in genere una validità permanente (nel caso di cantieri, può essere anche provvisoria) e la sua affissione deve essere eseguita in posizione parallela, sul confine tra proprietà privata e suolo pubblico. L’affissione di questo segnale deve essere effettuata in modo tale da renderlo chiaramente visibile dalla carreggiata. 

Sul cartello devono essere indicati gli estremi dell’atto di autorizzazione, elementi che caratterizzano la validità di un passo carrabile. 

Così, nella parte superiore troviamo il nome dell’ente che ha rilasciato l’autorizzazione, che può essere il Comune. Al centro, invece, troviamo il pittogramma del divieto di sosta, ovvero il cerchio barrato rosso con all’interno il cerchio blu, e la scritta “Passo Carrabile”. Sotto, nella parte inferiore, troviamo il numero dell’autorizzazione e l’anno di rilascio (ad esempio: Aut n. 123/2020). 

Se una delle informazioni sopra indicate è assente, allora il segnale non è valido e ciò impedirà di sanzionare eventuali trasgressori. 

Il segnale conta generalmente dimensioni da 45x25 cm o maggiorate da 60x40 cm. Il titolare dell’autorizzazione, nel nostro esempio il Comune, si fa carico della sua installazione e manutenzione

Spesso, al segnale del passo carrabile è associato anche un altro segnale che indica una “Zona Rimozione”. Si tratta di un altro cartello bianco, generalmente più piccolo rispetto a quello del passo carraio, dove oltre al pittogramma del divieto di sosta e alla dicitura “Zona Rimozione”, troviamo anche un’altra icona, quella del carro attrezzi che porta via l’auto. 

COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA

La realizzazione e la gestione dei passi carrabili sono regolamentati da leggi e normative locali che possono variare in base al Comune o alla Regione di riferimento. Le norme di riferimento sono stabilite per garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle leggi vigenti. 

Il riferimento normativo principale del passo carrabile è il Codice della Strada, e in particolare gli articoli 3 e 22, nonché alcuni articoli del Regolamento di attuazione. 

L’articolo 3 comma 37 definisce il passo carrabile, descrivendolo letteralmente come “l’accesso a un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli”. 

L’articolo 22 del Codice della Strada stabilisce che i passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario. Inoltre, decreta che chi apre nuovi accessi o diramazioni, oppure li trasforma senza l’autorizzazione dell’ente proprietario, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 173 € a 694 €. 
Nel Regolamento di attuazione del CdS, l’articolo più significativo è l’articolo 46, che fa riferimento all’articolo 22 del Codice e che ha come oggetto gli accessi nelle strade urbane e il Passo carrabile. 

In particolar modo, si precisa che la costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall’ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. Inoltre, il passo carrabile deve essere realizzando seguendo precise condizioni, ovvero: 

  • Deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni;
  • Deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima; 
  • Deve permettere l’accesso a un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli; 
  • Qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale. 


Per quanto riguarda le occupazioni permanenti dei passi carrabili, nella zona antistante agli stessi vige anche il divieto di sosta. Vien da sé che il divieto di sosta nella zona a fronte del passo carrabile, con il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, che comporta il versamento di specifiche tariffe. 

A livello di requisiti, spiccano quelli legati alle dimensioni: per quanto riguarda l’accesso alla proprietà privata, l’apertura del varco dovrà essere compresa tra 2,5 e 4 metri per quanto riguarda gli edifici ad abitazione civile, e tra 4 e 8 metri per quanto riguarda le attività industriali, agricole e similari. La distanza tra due passi carrabili deve essere di almeno 5 metri.
A tal proposito, si precisa che l’autorizzazione per il passo carrabile si può ottenere solo se l’accesso ha dimensioni regolamentari per permettere il passaggio di qualsiasi veicolo e se l’area è idonea per l’attraversamento di un veicolo, altrimenti non sarebbe utile alle sue finalità.

L’area di accesso, così come l’area di sosta, dovranno essere pavimentate regolarmente, mentre rispetto a un eventuale incrocio o curva relativamente vicino, la distanza minima da rispettare è di almeno 12 metri

Se l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avviene direttamente dalla strada, il passo carrabile deve essere eseguito allo scopo di favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. A tal proposito, il Regolamento precisa anche che l’eventuale cancellazione che protegge la proprietà laterale deve essere arretrato per consentire la sosta di un veicolo in attesa di entrare, e se ciò risulta impossibile, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. 

Il passo carrabile può essere anche installato in maniera provvisoria, ad esempio per l’apertura di cantieri, sempre nel rispetto delle norme vigenti, e con apposita segnalazione di pericolo se non possono essere osservate le distanze dall’intersezione. 

COME RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE PER UN PASSO CARRABILE

Per ottenere l’autorizzazione per un passo carrabile bisogna recarsi presso l’ufficio preposto nel proprio comune di residenza. L’autorizzazione sarà rilasciata solo se tutti i requisiti previsti dal Codice della Strada (nel già citato articolo 22) sono rispettati. 

La concessione dipende in ogni caso dal Comune di riferimento, mentre spetta al proprietario dell’immobile davanti al quale andrà installato il passo carraio inoltrare la domanda. Se invece si è in un condominio, la domanda dovrà essere inviata dall’amministratore condominiale, perché ne è il rappresentante legale. 

La domanda per ottenere l’autorizzazione del passo carrabile si presenta presso l’Ufficio Accettazione del Servizio Edilizia del Comune di riferimento. Qualora l’area dove si vuole installare il passo carrabile non è di competenza comunale, allora la richiesta dovrà essere inoltrata presso l’ufficio competente o dell’Anas, in base a chi è il proprietario della strada. 

La domanda andrà presentata allegando i seguenti documenti: 

  • Modello indicante le proprie generalità, con indicazione della via e del numero civico della proprietà davanti alla quale si vuole installare il passo carrabile; 
  • Documentazione che certifica la proprietà del suddetto immobile e relativi dati catastali; 
  • In caso di edifici industriali, bisognerà indicare:
  1. Destinazione e finalità d’uso del locale;
  2. Dati altimetrici del marciapiede (suolo pubblico);
  3. Pianta del locale al piano terra
  • Documentazione fotografica della zona; 
  • Marca da bollo da 16 €;
  • Certificazione di pagamento dei diritti riguardanti la pratica e la sua istruttoria. 


TEMPI E DURATA

Una volta effettuata la richiesta per l’autorizzazione per il passo carrabile, bisognerà attendere il responso dell’istanza. Generalmente, i tempi di attesa variano da 15 a 30 giorni dalla presentazione della domanda, ma possono essere anche di più nell’eventualità in cui ci sia bisogno di maggiori autorizzazioni. 

Una volta ottenuta l’autorizzazione, la validità del passo carrabile ha una durata di 29 anni. 

In caso di subentro di nuovo proprietario, dovrà essere eseguita la richiesta di trasferimento di proprietà entro 60 giorni. 

COSTI

Una volta ottenuta l’autorizzazione, il proprietario dell’immobile davanti al quale si è proceduto all’installazione del passo carrabile, dovrà pagare una tassa denominata Tosap, ovvero la Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, il cui importo varia in base ai criteri stabiliti dal Comune di riferimento, anche se generalmente si parla di una cifra indicativamente compresa tra 30 e 50 euro. 

Il pagamento non è dovuto nel caso in cui il passo carrabile sia installato per agevolare l’accesso ai soggetti portatori di handicap. 

PASSO CARRABILE SENZA AUTORIZZAZIONE: SANZIONI

Il passo carrabile privo di autorizzazione o irregolare, comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 168 € a 674 €. Inoltre, come stabilito dal già citato Codice della Strada, la violazione comporta anche la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell’autore della violazione stessa e a proprie spese. Questa sanzione accessoria non viene applicata nel caso in cui le opere effettuate possono essere regolarizzate tramite autorizzazione successiva (la multa andrà comunque pagata). 

Inoltre, in caso di affissione abusiva del divieto di sosta o di mancanza delle informazioni che devono essere opportunamente riportate sul segnale, si applica una sanzione relativa al pagamento di una multa da 41 € a 169 €. 

IL DIVIETO DI FERMATA È CONSENTITO?

Come abbiamo detto, al passo carrabile è associato il divieto di sosta, ma il divieto di fermata può essere sanzionato? Davanti a un passo carrabile, è permessa una breve fermata, in caso di carico e scarico. La fermata deve quindi essere breve e non prolungata e il veicolo deve opportunamente e immediatamente essere spostato nel caso in cui limitasse l’accesso alla proprietà privata. 

In caso di sosta davanti a un passo carrabile, la sanzione prevista dal Codice della Strada prevede il pagamento di una multa da 25 € a 100 € (per le moto) e da 42 € a 173 € per gli altri veicoli, a cui si aggiunge la rimozione forzata del veicolo con il carro attrezzi. 



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Ritratto di q8
30 maggio 2023 - 21:13
A Milano non significa niente
Ritratto di Ugo B
20 giugno 2023 - 15:50
Finchè non chiamano "i ghisa" e allora riacquistano significato
Ritratto di PONKIO 78
30 maggio 2023 - 21:29
Dovrebbero assegnare e numerare i posti auto davanti a casa tua, paghi una trentina di euro al mese e quello è tuo e non ci sono più problemi ne di parcheggio, ne di tempo perso per cercarlo inquinando e facendoti stressare sempre di più…. E sopratutto i passi carrabili liberi…
Ritratto di Rav
31 maggio 2023 - 00:37
4
Questa cosa esiste già, si chiama "parcheggi riservati ai residenti", solo che prova ad andare nelle periferie a dire che devono pagare un tot all'anno per assicurarsi il posto davanti a casa, come chi sta in centro città, e vedi cosa ti rispondono. La gente ormai fa prima a trasformare il garage in ripostiglio o tavernetta, lasciare l'auto in strada e se gliela parcheggi davanti a casa bene che vada ti attaccano una storia infinita sul perchè quel posto sia il loro. Male che vada ti trovi la riga. Sarebbe ora di far valere l'occupazione di suolo pubblico, come giustamente dici, e anche il passaggio di due macchine appaiate se le strade sono a doppio senso. E magari andare a dare un'occhiata a chi paga la tavernetta come un garage... altro che passo carraio.
Ritratto di Quello la
31 maggio 2023 - 07:17
Dalle mie parti ci sono già gli stalli numerati. Servono a far pagare la sosta, caro Ponkio
Ritratto di PONKIO 78
31 maggio 2023 - 20:23
Qui a Firenze città ancora non esiste un sistema del genere…. Non so dove vivete voi ma qui siamo ancora all’età della pietra, anzi credo che così il comune possa recuperare più soldi con le multe.
Ritratto di 19andrea81
31 maggio 2023 - 13:55
Pizzo di stato
Ritratto di Ugo B
20 giugno 2023 - 15:48
1- il passo carrabile/carraio non è detto che attraversi "un'area riservata ai pedoni..." Può essere anche un bordo strada di qualche direttrice ove per i pedoni non c'è posto per nulla perchè, magari, il marciapiede è individuato sulla carreggiata opposta 2- Da quale edizione del CS vale la regola dei 12 m dall'intersezione? Ci sono quartieri di periferia popolari degli anni '50/60 ove tale distanza è impossibile da rispettare viste le superfici esigue, eppure tutte le casette (con regolare licenze edilizie) sono nate con un autorimessa interna e un accesso carraio/pedonale con romanina (e non rientrante rispetto alla strada), su cui per ora solo alcuni proprietari hanno chiesto l'istituzione del divieto di sosta per passo carrabile. Addirittura alcuni hanno ottenuto successiva licenza per costruire autorimesse o tettoie esterne, perciò il riconsocimento dell'accesso carraio ne è conseguenza. Deve considerarsi diritto acquisito perchè conforme a quanto prevedeva il PRG dell'epoca? 3- Ho constatato che anche con le norme vigenti i Comuni concedono aperture di nuovi passi carrabili in deroga alla distanza dei 12 m, ad esempio su vie cieche, se ciò consente di eliminare un precedente passo posto su via di maggior scorrimento veicolare 4- In una grande città del Nord Italia la segnaletica di passo carrabile autorizzata, con modello grafico a cui si attengono le ditte di decorazione, plastificazione ecc che la realizzano, non riporta affatto la dicitura "Passo carrabile" ma solo gli altri elementi da voi ben descritti 5- Siamo certi che la TOSAP sia dovuta in Tutta Italia e non a discrezione delle singole amministrazioni (fermi restando bollo e diritti all'atto delle domande di concessione dell'autorizzazione)? 6- pochi evidenziano che il divieto di sosta in presnza di passo carrabile autorizzato non è limitato all'area posta immediatamente davanti all'accesso, s'intende esteso a tutta l'area necessaria all'effettiva fruizione dell'accesso da parte del titolare del passo carrabile stesso cioè "allo sbocco dei passi carrabili" (v. Codice della strada all’art. 158 c. 2 lettera a), non comunque oltre la superficie di dieci metri quadrati salvo deroghe dell'ente proprietario del suolo. Dietro autorizzazione può essere evidenziata con segnaletica orizzontale (zebrature, baffi) e salvaguardata da dissuasori (panettoni, fittoni elastici, archetti) 7- Qual'è la ratio per cui per essere idonea alla sosta l'area interna dovrebbe essere pavimentata? Siamo sicuri che sia una norma attuale? Mi risulta che semmai oggi si privilegi il verde profondo. Si intende forse con cubetti autobloccanti che realizzano una griglia ove può crescere l'erba? 8- Occhio al refuso del maledetto correttore automatico: "cancellata " o "recinzione", non "cancellazione"

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