Manca poco al cambio dei pneumatici invernali: si tratta di un passaggio non obbligatorio, ma raccomandato, soprattutto se si abita in certe zone dove le temperature sono più rigide. L’alternativa alle gomme invernali è quella di avere catene da neve a bordo. In questo articolo andremo a vedere quando va fatto il cambio gomme invernali, a cosa serve e perché va fatto, quanto costa, cosa dice la normativa e quali sono le sanzioni applicate per chi non è in regola.
La legge prevede che il cambio gomme invernali sia fatto per il periodo compreso tra il 15 novembre e fino al 15 aprile. È previsto un mese di deroga all’inizio e alla fine, pertanto il cambio delle gomme può essere fatto a partire dal 15 ottobre ed entro e non oltre il 15 novembre. L’obbligo scatta ogni anno e, come scritto in precedenza, si può optare anche per le catene da neve a bordo al posto delle gomme invernali.
Le scadenze sopraccitate sono stabilite a livello nazionale, tuttavia possono esserci delle modifiche decretate da ordinanze regionali, nella maggior parte dei casi dettate dalla rigidità delle condizioni climatiche in alcune zone del Paese.
Il riferimento legislativo nazionale è il Decreto Ministeriale protocollo 1580 del 16 gennaio 2013 emanato dal Ministero delle Infrastrutture. Qui è scritto quanto segue: “Fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali, ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio”.
Il periodo in cui vige l’obbligo deve essere quello compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile di ogni anno, ma “gli enti proprietari o concessionari che avessero già adottato provvedimenti con un intervallo temporale diverso sono invitati a rettificare la data del termine di fine periodo secondo l’indicazione che precede”. Inoltre, “nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto”.
Infine, gli stessi provvedimenti possono essere adottati anche all’interno dei centri abitati, qualora dovessero esserci le condizioni.
La normativa è confluita poi nel Codice della Strada, dove all’articolo 6 comma 4 lettera e), si legge quanto segue: “[L’ente proprietario della strada può] prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”.
La normativa stabilisce che l’obbligo vige per i veicoli a motore a quattro ruote, comprendendo auto, tir e mezzi pesanti.
Sono invece esenti dal cambio gomme i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che in condizioni di neve o ghiaccio sulla strada non possono circolare.
Risultano esenti anche gli automobilisti che abbiano montato le gomme quattro stagioni, ovvero quelle valide per tutto l’anno, contrassegnate dalla sigla M+S (Mud + Snow, ovvero Fango + Neve).
Perché c’è l’obbligo di effettuare il cambio gomme invernali? La risposta è una solo: sicurezza. È questa la causa principale per cui avviene il cambio gomme. Infatti, per avere una maggiore aderenza al terreno ed evitare rischi di usura, è necessario che gli pneumatici abbiano determinate caratteristiche. Il cambio gomme è un’operazione che richiede un po’ di tempo e ha un costo, ma soprattutto in certe zone, dove il clima è più rigido, va fatto per ragioni di sicurezza. Altrove, è possibile optare per l’alternativa, ovvero acquistare delle catene da neve omologate e tenerle a bordo dell’auto.
Quando le temperature scendono, le gomme diventano più rigide hanno meno aderenza sul terreno, perciò, in inverno è necessario che le mescole delle gomme sappiano lavorare con temperature più basse e presentino la capacità di riscaldarsi, mantenendo un certo livello di flessibilità. In estate, invece, quando le temperature sono molto più calde, l’asfalto può essere bollente e pertanto è necessario un materiale che prevenga l’usura degli pneumatici.
Cosa succede se non si utilizzano gli pneumatici giusti? C’è un più facile rischio di usura delle gomme, e soprattutto un rischio di sicurezza, causato dal fatto che lo spazio di frenata può allungarsi e quindi non adattarsi a condizioni di guida tradizionali.
Il beneficio è anche ambientale, poiché a godere del cambio gomme sono anche le prestazioni, che risultano migliori e più fluide sul terreno con gli pneumatici giusti, con impatto minore sulle emissioni inquinanti e producendo di conseguenza anche un risparmio sull’utilizzo del carburante (e quindi economico).
Il cambio delle gomme invernali va fatto su tutte e quattro le gomme e non solo su due, poiché il cambio completo permette di non avere squilibri tra gli assi, producendo maggiore stabilità in caso di sterzata o di frenata.
Le gomme invernali hanno delle specifiche sigle, ovvero M+S, M&S, MS o M-S, che come abbiamo visto in precedenza sono le iniziali di Mud e Snow, ovvero Fango e Neve. Questa sigla è a tutti gli effetti una firma del produttore che distingue le gomme invernali da quelle estive.
Un’altra sigla che bisogna conoscere è 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake), associata al simbolo di un fiocco di neve al centro di una montagna con tre vette sovrastanti. Questo contrassegno indica che lo pneumatico è da neve, quindi idoneo per affrontare condizioni climatiche avverse e per resistere alle basse temperature: inoltre, a differenze delle M+S, questi pneumatici hanno superato test molto rigidi, proprio per testare le capacità di queste gomme in condizioni climatiche critiche.
I test a cui sono sottoposte le gomme 3PMSF sono molto severi e si focalizzano in particolare sulla capacità di trazione e frenata e sul comportamento dello pneumatico su superfici ghiacciate o innevate.
Oltre alla sigla, è molto importante anche il codice di velocità, che denota il tipo di pneumatico da montare, indicando la massima velocità che la gomma può tenere in caso di portata massima e pressione corretta. Per le gomme invernali si possono usare pneumatici invernali con codici velocità inferiori a quelli indicati sul libretto, purché non siano inferiori a Q, come stabilito dalla Direttiva 92/23/CE. Il codice di velocità è contrassegnato sul lato della gomma. In caso di codice di velocità inferiore rispetto a quello indicato sul libretto, è necessario esporre all’interno dell’abitacolo un’apposita etichetta che indichi la velocità massima assicurata dagli pneumatici invernali.
Nella tabella seguente gli indici di velocità (non inferiori a Q visto che stiamo parlando di gomme invernali) e la velocità espressa in km/h associata.
Indice di velocità |
Velocità in km/h (fino a) |
Q |
160 |
R |
170 |
S |
180 |
T |
190 |
U |
200 |
H |
210 |
V |
240 |
W |
270 |
Y |
300 |
ZR |
>240 |
L’operazione di smontaggio e montaggio delle gomme invernali ha ovviamente un costo se effettuato in officina. Per risparmiare, può essere utile avere due treni di gomme, ovvero le gomme estive e quelle invernali, e praticare il cambio gomme autonomamente. In questo caso è bene avere dei cerchi di scorta (d’inverno è preferibile utilizzare quelli in acciaio, perché maggiormente solidi e robusti), e soprattutto dello spazio sufficiente per tenere le gomme una volta effettuato lo smontaggio. Naturalmente, le gomme invernali devono essere idonee e compatibili con le caratteristiche riportate sulla carta di circolazione.
Il costo varia dall’officina, dal lavoro che va svolto, dai materiali dei cerchi, dagli interventi aggiuntivi sull’auto, dalla possibilità di servirsi di un eventuale deposito gomme e ovviamente anche dal posto in cui si vive (non solo Nord/Centro/Sud, ma anche città/paesino). Generalmente la forbice di prezzo è compresa tra 30 e 80 euro.
Le sanzioni possono essere applicate a tutti gli automobilisti che, a partire dal 15 novembre e fino al 15 aprile, non avranno montato le gomme invernali o non terranno le catene da neve in auto sulle strade dove è previsto l’obbligo.
Nei centri abitati, per chi non rispetta l’obbligo, la sanzione pecuniaria parte da 41 euro e arriva fino a 168 euro. Fuori dai centri abitati, la sanzione minima ammonta a 84 euro, fino a un massimo di 335 euro. Oltre alla multa, la sanzione prevede anche la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.
In aggiunta a ciò, in base alle condizioni climatiche e del terreno, gli organi di polizia stradale possono impedire la marcia del veicolo fino a dotazione degli pneumatici invernali o catene da neve, oppure obbligare l’abbandono immediato della strada (autostrada o strada extraurbana) dove è stata scoperta la violazione fino a dotazione dei dispositivi richiesti.
Le sanzioni possono essere anche più pesanti se il codice di velocità è diverso da quello indicato sulla carta di circolazione: come stabilito dall’articolo 78 del Codice della Strada, la sanzione parte da 430 euro e arrivare fino a 1.731 euro.
Come già scritto in precedenza, è prevista una deroga che consente l’installazione delle gomme invernali un mese prima dell’entrata in vigore dell’obbligo, quindi a partire dal 15 ottobre, e lo smontaggio 1 mese dopo la fine dell’obbligo, quindi entro il 15 maggio.
La deroga si è resa necessaria per evitare sovraffollamenti presso le officine per effettuare le operazioni di cambio.
Bisogna fare i dovuti distinguo tra gomme invernali e gomme da neve (che non sono la stessa cosa) e spiegare quali differenze ci sono con le gomme quattro stagioni (o multistagionali).
Com’è facile intuire, le gomme 4 stagioni sono valide per tutto l’anno, quindi sia in condizioni invernali, sia in condizioni estive. Trattandosi di gomme per tutto l’anno, tuttavia, risultano essere un comodo compromesso per non dover cambiare gomme con il passare delle stagioni. Si raccomanda però di effettuare controlli periodici per valutare i rischi di usura e di non optare per questo tipo di gomme se si vive in zone dove le temperature sono particolarmente rigide e i fenomeni nevosi frequenti.
Le gomme da neve, invece, sono gomme invernali progettate appositamente per marciare sulla neve e sono contrassegnate dal simbolo di un fiocco di neve al centro di una montagna con tre vette, spesso associato alla sigla 3PMSF. Sono consigliate in luoghi dove la presenza di ghiaccio e fenomeni nevosi è piuttosto frequente.
La normativa nazionale prevede l’obbligo del cambio gomme tra il 15 novembre e il 15 aprile di ogni anno. Le Regioni e le Province, tramite apposite ordinanze, possono modificare le date di questo periodo soprattutto in alcuni territori, dove le condizioni climatiche rischiano di essere più critiche.
Andiamo a esemplificare meglio quanto detto nella seguente tabella, specificando che tali date sono indicate in alcune delle ultime ordinanze e sono passibili di modifiche. Infatti, in alcuni casi, le ordinanze locali prevedono l’obbligo delle gomme invernali o da neve (o le catene da neve a bordo) in condizioni di fenomeni nevosi o determinanti la formazione di ghiaccio, senza specificare date particolari. Pertanto, per visualizzare aggiornamenti o eventuali cambiamenti, è necessario consultare i siti delle amministrazioni locali di riferimento o le pagine dedicate sul sito dell’Anas.
REGIONE |
OBBLIGO CAMBIO GOMME INVERNALI |
Valle d’Aosta |
15 ottobre – 15 aprile |
Piemonte |
15 novembre – 15 aprile 1 novembre– 30 aprile (su strade di montagna in condizioni di carattere alpino) |
Lombardia |
15 novembre – 15 aprile 15 novembre – 31 marzo (Provincia di Como) 10 novembre – 31 marzo (Provincia di Sondrio) 1 novembre – 31 marzo (Provincia di Monza e Brianza) |
Provincia Autonoma di Bolzano |
Durante i periodi di precipitazione di carattere nevoso e/o in caso di neve o di possibile formazione di ghiaccio sul piano viabile |
Provincia Autonoma di Trento |
15 novembre – 15 aprile |
Veneto |
15 novembre – 15 aprile 15 novembre – 30 aprile (provincia di Vicenza) |
Friuli Venezia Giulia |
15 novembre – 15 aprile |
Emilia Romagna |
15 novembre – 15 aprile |
Toscana |
15 novembre – 15 aprile 2 novembre - 30 aprile (Castellina in Chianti) |
Marche |
15 novembre – 15 aprile 1 novembre – 30 aprile (Provincia di Macerata) |
Umbria |
15 novembre – 15 aprile 15 novembre – 31 marzo (Spoleto) |
Lazio |
15 novembre – 15 aprile |
Abruzzo |
15 novembre – 15 aprile |
Molise |
15 novembre – 15 aprile |
Campania |
15 novembre – 15 aprile |
Puglia |
15 novembre – 15 aprile |
Basilicata |
15 novembre – 15 aprile |
Calabria |
15 novembre – 15 aprile |
Sicilia |
15 novembre – 15 aprile |
Sardegna |
1 dicembre – 15 marzo |
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