È possibile guidare l'auto con infradito, ciabatte o scalzi?

Legge e burocrazia
Pubblicato 16 luglio 2024

Nella stagione estiva, e più spesso nelle località di mare, si vedono persone guidare l'auto con le ciabatte o scalze. Vediamo cosa dice il codice della strada a riguardo.

SICUREZZA AL PRIMO POSTO - Non è espressamente vietato guidare con infradito, ciabatte o scalzi. Attenzione, però: l’articolo 141 del codice della strada (qui sotto il testo completo) obbliga a stare al volante sempre in sicurezza, pena una multa di 42 euro. Se le forze dell’ordine fermano l’automobilista dopo aver notato una guida indecisa e brusca o perché ha rischiato un tamponamento o un investimento, e reputano che la causa siano le calzature, scatta il verbale.

OCCHIO AL TACCO 12 - Dove sarà indicato che egli non poteva agire sui pedali in modo tempestivo a causa dei sandali o delle infradito, e che questo costituiva un’insidia. Idem per ciabatte, zoccoli, scarpe tacco 12. E anche per chi viaggia scalzo. Esiste poi un secondo problema, qualora l'automobilista causi un incidente: se la compagnia assicuratrice dimostra che la guida con calzature inappropriate ha causato il sinistro, risarcisce la vittima ma poi si rivale sul guidatore, imponendogli di rimborsare l’indennizzo, tutto o in parte. In definitiva, è sempre opportuno guidare con scarpe comode, per la sicurezza stradale e per evitare multa e rivalsa assicurativa.

Articolo 141 - Codice della Strada

TITOLO V - Norme di comportamento

  1. É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
  2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
  3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
  4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
  5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
  6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
  7. All’osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
  8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 ad euro 344,00.
  9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173,00 ad Euro 694,00.
  10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 26,00 ad Euro 102,00.
  11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42,00 ad Euro 173,00.

 

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Ritratto di Andre_a
12 luglio 2023 - 18:09
A me capita di guidare scalzo, francamente non mi sento meno sicuro, anzi
Ritratto di Road Runner Superbird
12 luglio 2023 - 19:45
Non ti da fastidio il piede nudo sul pedale?
Ritratto di Andre_a
12 luglio 2023 - 19:51
Per niente, ma non ho mai provato in lunghi viaggi. Capita per tratti medio-corti, in cui magari ero in ciabatte o infradito e preferisco toglierle
Ritratto di Road Runner Superbird
12 luglio 2023 - 22:43
A me è capitato di scendere al volo e spostare l'auto, fare qualche manovra scalzo ed era una sensazione brutta ahah.
Ritratto di Andre_a
12 luglio 2023 - 23:57
Anche camminare scalzi è strano, finché non ci si abitua. Forse è una cosa simile.
Ritratto di negidio
17 luglio 2024 - 15:24
Il corpo si adatta a camminare scalzo se lo abitui a farlo. Non a caso un mitico maratoneta olimpico ha vinto nel 1960 a Roma proprio correndo scalzo.. ma quello era un caso limite...
Ritratto di Marcello7
13 luglio 2023 - 17:14
Se guidi in autostrada per lunghe percorrenze scalzo, non si gonfiano i piedi e sei più sicuro sulle frenate. Fai conto che io ho un'automatica che ha il pedale freno più largo è fa molta differenza per chi ha la frizione.
Ritratto di Quello la
16 luglio 2024 - 15:06
Guidare scalzo, caro Andre_a? Chissà cosa ne penserebbe il buon Vittorio da Roma…
Ritratto di Andre_a
16 luglio 2024 - 15:14
Hahaha! Comunque grandissimi anche quelli della redazione: articolo dell'anno scorso copiato pari-pari, commenti compresi
Ritratto di Vecchio Caprone
16 luglio 2024 - 19:47
Quello la e Andre_a, io pensavo che avessero tolto il 141 rimpiazzato da: obbedire a tutti i limiti di velocità assurdi. Hai tempi miei, gioventù del secolo scorso, guidare con ciabatte o a piedi nudi era un suicidio annunciato, provate a farlo con la vecchia 500 (non quella di oggi), senza servo freno, sincro, e con una frizione per camionisti. Per non parlare di certi macchinoni con tanti cilindri e un forno ai piedi. Divertente i commenti dell'anno scorso pensavo fosse stato il mio computer a essere impazzito.

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