È possibile guidare l'auto con infradito, ciabatte o scalzi?

Legge e burocrazia
Pubblicato 16 luglio 2024

Nella stagione estiva, e più spesso nelle località di mare, si vedono persone guidare l'auto con le ciabatte o scalze. Vediamo cosa dice il codice della strada a riguardo.

SICUREZZA AL PRIMO POSTO - Non è espressamente vietato guidare con infradito, ciabatte o scalzi. Attenzione, però: l’articolo 141 del codice della strada (qui sotto il testo completo) obbliga a stare al volante sempre in sicurezza, pena una multa di 42 euro. Se le forze dell’ordine fermano l’automobilista dopo aver notato una guida indecisa e brusca o perché ha rischiato un tamponamento o un investimento, e reputano che la causa siano le calzature, scatta il verbale.

OCCHIO AL TACCO 12 - Dove sarà indicato che egli non poteva agire sui pedali in modo tempestivo a causa dei sandali o delle infradito, e che questo costituiva un’insidia. Idem per ciabatte, zoccoli, scarpe tacco 12. E anche per chi viaggia scalzo. Esiste poi un secondo problema, qualora l'automobilista causi un incidente: se la compagnia assicuratrice dimostra che la guida con calzature inappropriate ha causato il sinistro, risarcisce la vittima ma poi si rivale sul guidatore, imponendogli di rimborsare l’indennizzo, tutto o in parte. In definitiva, è sempre opportuno guidare con scarpe comode, per la sicurezza stradale e per evitare multa e rivalsa assicurativa.

Articolo 141 - Codice della Strada

TITOLO V - Norme di comportamento

  1. É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
  2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
  3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
  4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
  5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
  6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
  7. All’osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
  8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 ad euro 344,00.
  9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173,00 ad Euro 694,00.
  10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 26,00 ad Euro 102,00.
  11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42,00 ad Euro 173,00.

 

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Ritratto di roby96
16 luglio 2024 - 16:15
Guido meglio in infradito! avendo la suola fine sento meglio la sensibilità del pedale. Con le scarpe invece hanno tutto un altro tipo di sensibilità, per non parlare degli scarponi
Ritratto di markb
16 luglio 2024 - 17:11
ma l'infradito non ha ancoraggi al tallone e rischi sempre che la suola resti incastrata a terra, ed è davvero molto pericoloso. Te lo sconsiglio vivamente
Ritratto di roby96
16 luglio 2024 - 17:54
Bisogna avere molta dimestichezza con il piede sennò è molto pericoloso con le infradito! Di solito le lascio per tragitti brevi altrimenti utilizzo le scarpe
Ritratto di markb
16 luglio 2024 - 17:12
infradito mai, è davvero pericoloso. Piuttosto, per contrastare il caldo e non peggiorare la sicurezza, van meglio quei sandali che si allacciano anche intorno alla caviglia.
Ritratto di Lorenzoagasolio
17 luglio 2024 - 06:37
sarà che ho il cambio automatico, quindi niente pedale della frizione. ma la differenza è come fare la doccia con e senza l'impermeabile.
Ritratto di AZ
18 luglio 2024 - 21:40
Scrivetelo sulla pietra: Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione. E aggiungete: I limiti di velocità non devono essere stupidamente bassi.
Ritratto di frankbald
23 luglio 2024 - 13:09
ma nell'articolo citato non si parla da nessuna parte di calzature

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