È possibile guidare l'auto con infradito, ciabatte o scalzi?

Legge e burocrazia
Pubblicato 16 luglio 2024

Nella stagione estiva, e più spesso nelle località di mare, si vedono persone guidare l'auto con le ciabatte o scalze. Vediamo cosa dice il codice della strada a riguardo.

SICUREZZA AL PRIMO POSTO - Non è espressamente vietato guidare con infradito, ciabatte o scalzi. Attenzione, però: l’articolo 141 del codice della strada (qui sotto il testo completo) obbliga a stare al volante sempre in sicurezza, pena una multa di 42 euro. Se le forze dell’ordine fermano l’automobilista dopo aver notato una guida indecisa e brusca o perché ha rischiato un tamponamento o un investimento, e reputano che la causa siano le calzature, scatta il verbale.

OCCHIO AL TACCO 12 - Dove sarà indicato che egli non poteva agire sui pedali in modo tempestivo a causa dei sandali o delle infradito, e che questo costituiva un’insidia. Idem per ciabatte, zoccoli, scarpe tacco 12. E anche per chi viaggia scalzo. Esiste poi un secondo problema, qualora l'automobilista causi un incidente: se la compagnia assicuratrice dimostra che la guida con calzature inappropriate ha causato il sinistro, risarcisce la vittima ma poi si rivale sul guidatore, imponendogli di rimborsare l’indennizzo, tutto o in parte. In definitiva, è sempre opportuno guidare con scarpe comode, per la sicurezza stradale e per evitare multa e rivalsa assicurativa.

Articolo 141 - Codice della Strada

TITOLO V - Norme di comportamento

  1. É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
  2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
  3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
  4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
  5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
  6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
  7. All’osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
  8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 ad euro 344,00.
  9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173,00 ad Euro 694,00.
  10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 26,00 ad Euro 102,00.
  11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42,00 ad Euro 173,00.

 

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Ritratto di ManuF
17 luglio 2024 - 17:01
giusto. e dire che basterebbe automatizzare questi controlli mediante telecamere. solo se il software nota qualcosa di strano, alert ai tutori dell'ordine, che faranno i loro controlli. altrimenti a fine giornata si cancellano i dati, così non ci sono problemi lato privacy.
Ritratto di Marco Martelli
17 luglio 2024 - 17:21
Siamo in Italia.mpaese del " bengodi" dove tutti fanno come gli pare...
Ritratto di Marco Martelli
17 luglio 2024 - 17:19
Bravissimo..
Ritratto di Fortesque
12 luglio 2023 - 19:47
Meglio scalzi che con le infradito!
Ritratto di Goelectric
12 luglio 2023 - 20:44
Solo una volta ho guidato scalzo: avevo pestato una cacc@, e cosi ho legato le scarpe al gancio di traino e indovinate? Mi hanno fermato i cc, e mentre ridevano mi hanno fatto il verbale....oltre il danno la beffa!!
Ritratto di Edo-R
16 luglio 2024 - 15:52
Oddio ahaha
Ritratto di Marco Martelli
17 luglio 2024 - 17:23
Cavolo..per una volta che potevi giustificare la guida senza scarpe..ti hanno pure deriso..
Ritratto di Road Runner Superbird
12 luglio 2023 - 22:44
Ci vogliono i mocassini come Senna.
Ritratto di ssensi
13 luglio 2023 - 09:45
Bellissimi quelli che delle volte guidano scalzi, non trovano i funghi nel bosco, ma sotto i piedi mi sa di sì, insieme ad altre simpatiche cosucce
Ritratto di Andre_a
13 luglio 2023 - 14:45
La micosi del piede è causata da un'infezione fungina che cresce bene in ambienti caldi e umidi, come quelli trovati all'interno delle scarpe e delle calze sudate. Direi quindi che, al contrario, guidare scalzi è addirittura più sicura da questo punto di vista, a patto che la macchina sia propria e non in car sharing

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