SICUREZZA AL PRIMO POSTO - Non è espressamente vietato guidare con infradito, ciabatte o scalzi. Attenzione, però: l’articolo 141 del codice della strada (qui sotto il testo completo) obbliga a stare al volante sempre in sicurezza, pena una multa di 42 euro. Se le forze dell’ordine fermano l’automobilista dopo aver notato una guida indecisa e brusca o perché ha rischiato un tamponamento o un investimento, e reputano che la causa siano le calzature, scatta il verbale.
OCCHIO AL TACCO 12 - Dove sarà indicato che egli non poteva agire sui pedali in modo tempestivo a causa dei sandali o delle infradito, e che questo costituiva un’insidia. Idem per ciabatte, zoccoli, scarpe tacco 12. E anche per chi viaggia scalzo. Esiste poi un secondo problema, qualora l'automobilista causi un incidente: se la compagnia assicuratrice dimostra che la guida con calzature inappropriate ha causato il sinistro, risarcisce la vittima ma poi si rivale sul guidatore, imponendogli di rimborsare l’indennizzo, tutto o in parte. In definitiva, è sempre opportuno guidare con scarpe comode, per la sicurezza stradale e per evitare multa e rivalsa assicurativa.
Articolo 141 - Codice della Strada
TITOLO V - Norme di comportamento
- É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
- Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
- In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
- Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
- Il conducente non deve gareggiare in velocità.
- Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
- All’osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
- Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 ad euro 344,00.
- Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173,00 ad Euro 694,00.
- Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 26,00 ad Euro 102,00.
- Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42,00 ad Euro 173,00.
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